Ingiunzione | n. 51/23 del 21/12/23 |
Nei confronti di | Antimo Caputo srl |
Mezzi | TV |
Prodotto | Farine Caputo |
Messaggio | “lavorazione tracciabile e sostenibile” |
Articoli violati | Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole – Art. 12 – Tutela dell’ambiente naturale – |
Il Presidente del Comitato di Controllo vista la telepromozione relativa alle farine Caputo, trasmessa su Rete4 nel mese di novembre 2023 ritiene la stessa manifestamente contraria agli artt. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole – e 12 – Tutela dell’ambiente naturale – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. L’inserzionista, nonostante il sollecito, non ha ottemperato alla richiesta del Comitato di Controllo – formulata in data 29 novembre 2023 ai sensi degli artt. 6 e 32 CA – volta a ottenere chiarimenti a sostegno del vanto: “lavorazione tracciabile e sostenibile” riferito alle farine pubblicizzate.
Ad avviso del Comitato di Controllo, tale affermazione non risulta in linea con quanto richiesto dall’art. 12 del Codice, poiché il messaggio non permette di comprendere con chiarezza attraverso quale aspetto del prodotto o dell’attività produttiva si ottenga il beneficio ambientale vantato, che resta pertanto assoluto e generico.
Secondo costante orientamento autodisciplinare, il mancato assolvimento dell’onere probatorio crea una lacuna che si riflette negativamente sulla valutazione di liceità del messaggio in ordine alle affermazioni in esso contenute, che determina necessariamente una presunzione di ingannevolezza delle stesse
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