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La comunicazione Cristalfarma crea un improprio collegamento tra l’integratore alimentare Parson e il morbo di Parkinson.

Ingiunzione n. 49/23 del 21/12/23
Nei confronti di Cristalfarma S.r.l.
Mezzi stampa
Prodotto Integratore alimentare Parson
Messaggio “Cristalfarma è al fianco dei pazienti Parkinsoniani e delle loro Famiglie”
Articoli violati Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole – e Art. 23 bis – Integratori alimentari e prodotti dietetici –

 

Il Presidente del Comitato di Controllo visto il messaggio pubblicitario “Cristalfarma è al fianco dei pazienti Parkinsoniani e delle loro Famiglie” relativo all’integratore alimentare Parson, rilevato sul Corriere della Sera del 25 novembre 2023 ritiene lo stesso manifestamente contrario agli artt. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole – e 23 bis – Integratori alimentari e prodotti dietetici – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, poiché quanto dedotto dall’inserzionista a dimostrazione della veridicità delle proprie affermazioni pubblicitarie, su richiesta del Comitato di Controllo, non è stato ritenuto idoneo a fornire sostegno alla luce dell’art. 6 del Codice ai claim del messaggio.

La comunicazione in questione crea gioco forza un collegamento tra l’integratore alimentare pubblicizzato “per favorire il benessere mentale” e il morbo di Parkinson. L’incipit del messaggio “Cristalfarma è al fianco dei pazienti Parkinsoniani e delle loro Famiglie” infatti lungi dal trasferire sul pubblico l’idea che la società sia a vario titolo sostenitrice di una associazione scientifica di medici che si occupano delle patologie del movimento come il Parkinson, crea una impropria suggestione che il prodotto sia in qualche modo indicato in quei casi. Tutto ciò esula dal campo di azione degli integratori alimentari, che possono unicamente vantare un’azione di mantenimento dei normali processi fisiologici, senza poter intervenire in situazioni alterate o patologiche.

Inoltre, come è noto e come il Giurì ha avuto modo di affermare in diverse occasioni (cfr. ad esempio dec. 8/23), gli integratori alimentari possono vantare effetti specifici solo se i componenti sono stati validati sul piano scientifico da EFSA, l’Autorità per la sicurezza alimentare. Nulla al riguardo è stato prodotto dall’inserzionista, che si è limitato a sottolineare che il messaggio non determinerebbe una specifica e diretta correlazione del prodotto con i pazienti affetti dal morbo di Parkison. Tuttavia anche nella presentazione del prodotto nel sito internet dell’inserzionista si crea espressamente un collegamento con la patologia in questione (“in un modello preclinico di Parkinson, PARKININAX® ha evidenziato di proteggere i neuroni dopaminergici dai danni causati dallo stress ossidativo e di contribuire ad un ambiente dopaminergico favorevole”.)

Infine, è noto che il vanto relativo allea proprietà e all’azione dell’integratore alimentare deve essere messo in diretta relazione con il principio attivo che lo genera e non con il prodotto nel suo complesso, pertanto l’espressione “integratore alimentare ideato per favorire il benessere mentale” non è accettabile.

Secondo costante giurisprudenza autodisciplinare, il mancato assolvimento dell’onere probatorio crea una lacuna che si riflette negativamente sulla valutazione di liceità del messaggio in ordine alle affermazioni in esso contenute e determina necessariamente una presunzione di ingannevolezza delle stesse.

 

 

 

 

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