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Pronuncia n. 9/2018 del 13/02/2018
Parti Fastweb S.p.A. c. Vodafone Italia S.p.A.
Mezzi Tv, internet
Prodotto Offerta telefonica ‘Vodafone One’
Messaggio Nasce Vodafone One, Iperfibra, 4.5G per tutta la famiglia e Vodafone TV. Tutto incluso” – “Scegli la tua combinazione a partire da 29,90 euro
Presidente Di Cataldo
Relatore Sarti
Dispositivo «Il Giurì esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità in esame è in contrasto con l’art. 2 del Codice di Autodisciplina, e ne ordina la cessazione.»

Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole

Fastweb SpA (di seguito: Fastweb) ha chiesto l’intervento del Giurì nei confronti di Vodafone Italia SpA (di seguito: Vodafone), in relazione al telecomunicato di quest’ultima relativo all’offerta “Vodafone One”, ritenendolo in contrasto con l’art. 2 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

Ad avviso di Fastweb, espressioni come “Nasce Vodafone One, Iperfibra, 4.5G per tutta la famiglia e Vodafone TV. Tutto incluso. Scegli la tua combinazione a partire da 29,90 euro” lascerebbero intendere che, a fronte del pagamento di un corrispettivo unico di 29,90 euro, i consumatori possano beneficiare di tutti i servizi illustrati nel messaggio: internet da fisso a una velocità superiore a quella base (“iperfibra”); connessione mobile 4.5G per ciascun familiare; televisione a pagamento con accesso alla programmazione di “Now Tv”. In realtà il servizio tv richiederebbe un importo aggiuntivo di 10 euro ogni 4 settimane e per l’offerta sarebbe previsto un contributo di attivazione di 4 euro ogni 4 settimane per 48 rinnovi, oltre ad un contributo di 1 euro ogni 4 settimane per 48 rinnovi per l’intervento di un tecnico in caso di attivazione di nuova linea. Inoltre l’Iperfibra sarebbe compresa nel prezzo solo per i primi 12 rinnovi, successivamente sarebbero chiesti al cliente 5 euro al mese in più e per accedere all’offerta di telefonia vocale sarebbe necessario sottoscrivere un ulteriore abbonamento.

Vodafone ha eccepito che lo spot lascerebbe chiaramente intendere che il prezzo indicato rappresenta un prezzo minimo per una delle combinazioni di servizi compresi in “Vodafone One”, affermando “a partire da 29,90 euro”. La combinazione disponibile a tale prezzo comprende internet da casa (ADSL o Iperfibra) senza limiti, linea telefonica fissa, connessione mobile 4 o 5G con 5 Giga di traffico dati internet, 1000 minuti di traffico voce e 1000 SMS. Resterebbe escluso il servizio Tv, ma in nessun punto il messaggio lascerebbe intendere che esso sia compreso nel prezzo indicato. In un contesto comunicazionale che non vanta costi nascosti, promesse di invariabilità di prezzo nel tempo, rivendicazioni prestazionali, non sarebbe ingannevole l’applicazione di un costo di attivazione, che viene comunque indicato in super, o l’omessa indicazione di un supplemento di prezzo dell’Iperfibra, applicabile dopo 12 rinnovi.

Il Giurì ha rilevato nella pubblicità contestata diversi profili di ingannevolezza. Anzitutto il fatto che il prezzo pubblicizzato non corrisponde mai al prezzo dovuto dal consumatore. Esso infatti non comprende voci di costo fisiologici e ineliminabili quali quelli di attivazione del servizio, che non sono calcolati nella voce di prezzo minimo. I profili di ingannevolezza sono amplificati secondo il Giurì dall’espressione “Tutto incluso”, che non può essere scissa dalla rivendicazione del prezzo minimo contenuta nell’annuncio. In tale prospettiva, ha osservato il Giurì, l’offerta di Vodafone pubblicizzata al prezzo di 29,90 euro include al più la linea fissa e mobile, non l’offerta televisiva (seppure pubblicizzata) e neppure l’Iperfibra, che nessuna decodifica del messaggio potrebbe ritenere esclusa dall’offerta al prezzo minimo e che invece dopo 12 rinnovi deve essere pagata a parte.

Allo stesso modo l’espressione “a partire da” non elimina secondo il Giurì i profili di ingannevolezza, in quanto il “pacchetto base” che il consumatore immagina sia disponibile al prezzo indicato non può essere pubblicizzato come un’offerta “tutto incluso”, considerato che esclude la televisione e riguardo all’Iperfibra si pone piuttosto come promozione limitata nel tempo.

 

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità in esame è in contrasto con l’art. 2 del Codice, e ne ordina la cessazione.

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