Pronuncia | n. 67/2018 del 24/07/2018 |
Parti | Vodafone Italia S.p.A. c. Wind Tre S.p.A. |
Mezzi | Tv |
Prodotto | Offerta telefonica ‘Wind Family’ |
Messaggio | “Esaudisci i desideri della tua famiglia. Entra in Wind Family: minuti, 5 Giga a 5 euro, in più 50 Giga per tutta la famiglia. Nei nostri negozi” – “Prezzo vero” |
Presidente | Di Cataldo |
Relatore | Leonini |
Dispositivo | «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità contestata è in contrasto con l’art. 2 del Codice di Autodisciplina e ne ordina la cessazione.»
Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole |
Vodafone Italia spa ha chiesto l’intervento del Giurì nei confronti di Wind Tre spa per sentire dichiarare in contrasto con l’articolo 2 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale la pubblicità televisiva e sulla pagina Facebook di Wind relativa all’offerta “Wind Family”.
Vodafone lamenta l’ingannevolezza della presentazione dell’offerta “Wind Family – 5 giga 500 minuti per te – 50 Giga per tutta la famiglia – 5€ al mese” dato che Wind Family avrebbe il costo di 15 euro al mese. Quanto pubblicizzato, al prezzo di ulteriori 5 euro al mese, sarebbe infatti un’opzione aggiuntiva e opzionale “Wind Family Member”, che presuppone l’adesione all’offerta “Wind Family”, come riportato in una avvertenza in super assolutamente non leggibile.
Wind contesta la lettura del messaggio data da Vodafone e rileva che “Wind Family” identifica un’offerta commerciale aggregata dedicate alle famiglie, che include il piano base “Wind Family” a 15 euro al mese, con la possibilità di aggiungere altre sim per i propri familiari, come la proposta “Wind Family Member” pubblicizzata, ad un costo mensile di 5 euro. Il messaggio sarebbe chiaro nell’indicare che per i membri di “Wind Family” è possibile attivare in favore dei propri familiari il pacchetto di servizi promozionato, sui quali lo spot si incentra, avendo cura di indicare anche i costi dell’offerta sottostante.
Il Giurì osserva preliminarmente che nella pubblicità televisiva il peso della componente scritta sul significato della comunicazione è minore rispetto a quello che può rivestire in altre forme di pubblicità statiche. Sulla base di queste considerazioni ritiene che le scritte che appaiono nel corso dello spot non consentano di modificare la percezione del messaggio nel suo complesso, come di una offerta autonoma, che prescinda dalla necessità di adesione ad una proposta principale e non solo come di un’opzione ancillare a questa. Lo stesso vale per la pagina Facebook che nella pagina di copertina riprende un fotogramma dello spot.
Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità contestata è in contrasto con l’art. 2 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.