Pronuncia | n. 66-64bis/2018 del 24/07/2018 |
Parti | Fastweb S.p.A. e Iliad Italia S.p.A. c. Vodafone Italia S.p.A. |
Mezzi | Tv, internet |
Prodotto | Offerta telefonica ‘Vodafone All Inclusive Unlimited’ |
Messaggio | “Nasce Vodafone Unlimited – Giga illimitati sulle app che ami di più” – “social unlimited, chat unlimited, mappe unlimited, musica unlimited” – “Un’estate senza limiti sulla rete senza limiti” |
Presidente | Di Cataldo |
Relatore | Spolidoro |
Dispositivo | «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità contestata è in contrasto con l’art. 2 del Codice di Autodisciplina e ne ordina la cessazione.»
Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole |
Fastweb S.p.A. (di seguito: Fastweb) e Iliad Italia S.p.A. (di seguito: Iliad) hanno chiesto l’intervento del Giurì nei confronti di Vodafone in relazione alla campagna volta a pubblicizzare l’offerta “Vodafone All inclusive Unlimited” diffusa attraverso degli spot, il sito web e il canale YouTube di Vodafone, ritenendola in contrasto con gli artt. 2 e 20 del Codice di Autodisciplina.
I messaggi contestati promuovono “Social Unlimited”, “Chat Unlimited”, “Mappe Unlimited”, “Musica Unlimited”, “Nasce Vodafone Unlimited Giga illimitati sulle app che ami di più. Per un’estate senza limiti sulla Rete senza limiti”. L’ingannevolezza dei messaggi deriverebbe da molteplici “omissioni”: i) per quanto riguarda il sito internet, i vincoli di uso idonei a limitare la fruizione dell’offerta sarebbero indicati solo accedendo alla pagina “dettagli e costi” e mancherebbe comunque l’informazione sull’esistenza di un costo di attivazione, informazione che compare in una sezione del sito diversa rispetto a quella in cui viene presentata l’offerta. A fronte di un claim che promette 2, 5 o 10 GB/mensili, Vodafone omette qualsiasi indicazione in merito al costo sostenuto dall’utente dopo aver consumato il volume mensile di GB compreso nell’offerta. Infine, non viene indicato che la navigazione senza limiti non ricomprenderebbe i contenuti accessibili tramite i link veicolati attraverso le app di cui si fa menzione nel messaggio stesso. (ii) quanto allo spot le ricorrenti – in particolare Fastweb – rilevano che l’offerta promossa soffrirebbe una serie di limitazioni, ossia: l’utilizzo delle app presupporrebbe la disponibilità di “traffico dati”: una volta consumati i GB acquistati con l’offerta, l’accesso alle app resterebbe bloccato. Soltanto una tra le possibili declinazioni dell’offerta consente un utilizzo illimitato per tutte le app (seppure con i limiti di GB prima indicati). Sarebbero escluse dall’offerta tutte le “chiamate e videochiamate internet”. Non viene fornita informazione in merito alle tariffe per condividere tramite le app utilizzate i link a siti esterni o che permettono di visualizzare video o altri contenuti. Secondo le ricorrenti, infine, la pubblicità sarebbe ingannevole anche perché veicolerebbe il messaggio secondo cui la rete mobile di Vodafone sarebbe “senza limiti” anche nel senso di consentire una fruizione di tutti i servizi, sempre e ovunque, al più alto standard qualitativo. Secondo Fastweb la pubblicità sarebbe anche in contrasto con l’art. 20 CA in quanto non indicherebbe chiaramente in che cosa consisterebbe la favorevole occasione d’acquisto e perché non ne preciserebbe la scadenza.
Vodafone, quanto alla contestazione di omissione delle indicazioni di costo dopo il consumo del volume mensile di dati contenuto nell’offerta, ha eccepito che né nello spot né sul sito si parlerebbe dei GB contenuti nelle offerte o dei costi delle stesse; dunque mancherebbe lo stesso possibile oggetto dell’inganno denunciato; tali informazioni sarebbero infatti presenti nelle pagine del sito internet a queste dedicate (sezione «dettagli e costi»). Quanto all’inganno per mancata indicazione del costo di attivazione dell’offerta, visto che la pubblicità di Vodafone non parla del costo dell’offerta, non vi sarebbe alcun obbligo di indicare il costo di attivazione. Il claim «Giga illimitati sulle app che ami di più» trasmetterebbe con chiarezza al consumatore il messaggio che i «Giga» sono «illimitati» solo se utilizzati in una determinata maniera, ovvero «sulle app che ami di più»; il fatto che dette «app» siano solo alcune tra quelle presenti sul mercato sarebbe reso evidente dai richiami alle «categorie generali» delle app incluse: «Social», «Chat», «Mappe» e «Musica». Quando un cliente che si trova su una app clicca su un link esterno, verrebbe avvisato da un apposito messaggio che sta lasciando la app per approdare su un determinato sito: il che – unito alla precisione della promessa di «Giga illimitati sulle app che ami di più» – indurrebbe ad escludere qualunque errore da parte del consumatore.
L’informazione «per utilizzare i Giga illimitati sulle app che ami di più la tua offerta deve avere traffico dati disponibile» sarebbe presente nelle pagine del sito Vodafone che trattano dei contenuti dell’offerta e in sovraimpressione per la metà della durata degli spot, pertanto sufficientemente accessibile per i consumatori. Infine, in merito alla violazione dell’art. 20 CA, i piani tariffari offerti dallo spot sarebbero offerte standard e non promozioni che possono essere attivate solo entro una determinata data.
Il Giurì ha ritenuto in contrasto con l’art. 2 del CA il rinvio delle informazioni concernenti il costo di attivazione ad una sezione del sito web completamente diversa rispetto a quella in cui viene presentata l’offerta, in quanto confligge con il principio per cui l’informazione correttiva della comprensione dell’offerta non può essere fornita in una fase successiva a quella in cui si è già prodotto “l’agganciamento” del consumatore, nonché il fatto che non sia indicato che la navigazione senza limiti in realtà non ricomprende i contenuti accessibili tramite i link veicolati attraverso le app di cui si fa menzione nel messaggio, in quanto si tratta di limitazioni che il consumatore non è in grado di decodificare. Quanto al claim che promette 2, 5 o 10 GB/mensili (a seconda dell’offerta selezionata), l’omissione delle indicazioni relative al costo sostenuto dall’utente dopo aver consumato il volume mensile di GB compreso nell’offerta e il rinvio di tale informazione ad altre pagine del banner è in contrasto con l’art. 2.
Il Giurì ha ritenuto fondate le contestazioni relative al fatto che l’offerta non è veramente illimitata: infatti, una volta consumati i GB acquistati con l’offerta, l’accesso alle app resta bloccato. Inoltre è possibile solo acquistare 10 gigabyte con l’aggiunta di un solo GB extra ogni mese, esaurito il quale l’accesso alle app si bloccherà definitivamente e il consumatore non avrà più la possibilità di fruire del servizio “unlimited”.
Ad avviso del Giurì, su tutte e quattro le offerte alle quali la pubblicità si riferisce viene proiettata la caratteristica di una sola di esse, ossia l’unica che consente un utilizzo illimitato per tutte le app. Non sono inoltre portate adeguatamente a conoscenza dei consumatori le ulteriori limitazioni all’utilizzo delle app (quelle relative alle “chiamate e videochiamate internet”, ai video, alle condizioni di utilizzo delle app). L’indicazione “Per utilizzare i Giga illimitati sulle app che ami di più la tua offerta deve avere traffico dati disponibile” è poco percepibile, sia per il carattere, sia per il tempo di esposizione e per la complessità del messaggio; peraltro alla sua scarsa efficacia contribuisce anche il fatto che l’attenzione del pubblico viene portata sullo svolgimento dell’azione nel filmato che continua senza alcuno stacco mentre viene esposto il disclaimer. Non vi è invece alcuna indicazione che sostanzi l’impressione che la pubblicità sia relativa a una campagna promozionale limitata nel tempo, non dando luogo ad applicare l’art. 20 del CA.
Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità contestata è in contrasto con l’art. 2 del Codice di Autodisciplina e ne ordina la cessazione.