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Pronuncia n. 6/2018 del 30/01/2018
Parti Vodafone Italia S.p.A. c. Fastweb S.p.A.
Mezzi Tv, internet
Prodotto Servizio di connessione da rete fissa Fastweb
Messaggio Con Fastweb anche a casa quello che vedi è quello che paghi” – “Niente sorprese, niente costi nascosti” – “Internet a casa a 24,95€. E il prezzo resta fisso” – “Internet a casa – 24,95€ ogni 4 settimane – Contributo di attivazione 1,95€ per 48 rate – Prezzo fisso” – “#nientecomeprima
Presidente Gambaro
Relatore Leonini
Dispositivo «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la comunicazione commerciale esaminata è in contrasto con l’art. 2 CA limitatamente alla parte in cui non chiarisce la diversa tariffazione per l’opzione ‘Ultrafibra’ ed in questi limiti ne ordina la cessazione.»

Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole

Vodafone Italia S.p.A. (di seguito: Vodafone) ha chiesto l’intervento del Giurì nei confronti di Fastweb S.p.A. (di seguito: Fastweb), in relazione ai messaggi di quest’ultima relativi all’offerta della connessione internet da fisso, ritenendoli in contrasto con gli artt. 2, 14 e 15 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

Ad avviso di Vodafone, i messaggi sarebbero volti ad accreditare Fastweb come operatore che, a differenza dei concorrenti, mantiene il prezzo sempre uguale, non addebita ai propri utenti costi nascosti e non pone vincoli (“E il prezzo resta fisso”, “Con Fastweb vedi quello che paghi”, “Niente sorprese, niente costi nascosti”). Il vantato prezzo di 24,95 euro al mese non corrisponderebbe invece a verità, in quanto il servizio offerto a quel prezzo dopo il primo anno contrattuale cambierebbe in peggio per l’utente: per poter infatti godere della medesima velocità di connessione del primo anno di contratto deve pagare 5 euro ogni 4 settimane per gli anni successivi, pena l’offerta di una connessione ad una velocità trenta volte inferiore.

Inoltre, uno dei telecomunicati, ambientato in una prigione in cui la moglie di un detenuto gli mostra la bolletta telefonica parlandogli di una “promozione da ergastolo” e della necessità di “trovare il modo di evadere”, sarebbe denigratorio nei confronti della concorrenza, ai sensi dell’art. 14 del Codice, oltre al fatto di porre in essere una comparazione indiretta che si porrebbe in contrasto con l’art. 15 del Codice.

Fastweb ha eccepito che i messaggi si limiterebbero a indicare agli utenti la possibilità di attivare al prezzo indicato, che non muta nel tempo, una connessione internet da fisso base, senza alcuna menzione della velocità di connessione o della possibilità dell’opzione “Ultrafibra”. Le espressioni “Niente sorprese” e “Niente costi nascosti” sarebbero veritiere, in quanto i costi per la eventuale dismissione del servizio, previsti dalla normativa vigente e applicati dalla quasi totalità degli operatori, non potrebbero alterare il prezzo promesso dai messaggi che riguarda la fruizione del servizio stesso. Quanto alle doglianze di denigrazione e comparazione illecita, Fastweb ha eccepito che il messaggio contestato farebbe riferimento alle promozioni in generale e all’aumento dei costi che comporta il proseguimento dell’utilizzo del relativo servizio una volta che le stesse terminano. Nulla nella comunicazione, iperbolica e paradossale, identificherebbe un concorrente in particolare.

Il Giurì ha ritenuto che tutte le informazioni fornite dai messaggi sul contenuto delle offerte Fastweb siano intrinsecamente vere, ma non del tutto conformi all’art. 2 del Codice. La fiducia del consumatore richiesta da Fastweb, che intende accreditarsi come operatore trasparente, viene infatti tradita dal totale silenzio sul fatto che il prezzo vantato dopo il primo anno è destinato ad aumentare per i clienti ultrafibra che non disdicano la relativa opzione. Pertanto, ad avviso del Giurì, i messaggi Fastweb sono ingannevoli laddove inducono il consumatore a fare affidamento su una costanza del prezzo, che invece è subordinata ad una sua iniziativa di rinuncia dopo il primo anno alla massima velocità consentita dalla fibra.

Secondo il Giurì non sussistono invece ulteriori elementi di decettività in relazione alla mancata indicazione del costo di dismissione del servizio, previsto da tutti gli operatori e comunicato al momento della conclusione del contratto. Così come non ha ritenuto infondate le istanze relative alla comparazione o alla denigrazione. Nessuna comparazione tra l’offerta di Fastweb e quella degli altri operatori sarebbe effettuata, secondo il Giurì. E in secondo luogo, l’ambientazione paradossale e le modalità irrealistiche dell’evasione, ad avviso del Giurì, escludono che il messaggio possa essere percepito come lesivo dell’immagine dei concorrenti.

 

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la comunicazione commerciale esaminata è in contrasto con l’art. 2 CA limitatamente alla parte in cui non chiarisce la diversa tariffazione per l’opzione ‘Ultrafibra’ ed in questi limiti ne ordina la cessazione.

IAP è membro di EASA - European Advertising Standards Alliance e di ICAS - International Council on Ad Self-Regulation EASA_50