Il Giurì ha ritenuto in contrasto con l’art. 2 del Codice alcuni aspetti delle comunicazioni commerciali di alcuni discount che utilizzavano i sigilli lecitamente attribuiti da Altroconsumo (“Discount Salvaprezzi in Italia”, relativi a “tutti i prodotti” e “prodotti più economici”). In particolare, in un caso il messaggio ometteva il disclaimer per circoscrivere la portata della certificazione ed era impropriamente abbinato a una rivendicazione di superiorità attraverso il claim “abbiamo i prodotti più economici”, con un superlativo relativo non adeguatamente dimostrato, considerato che il primato nella classifica di Altroconsumo veniva attribuito a pari merito anche ad altri discount; in un altro caso la rappresentazione su alcune comunicazioni di prodotti “freschi” e “freschissimi” sfusi in concomitanza all’uso del sigillo “Salvaprezzi” relativo al paniere “tutti i prodotti” o “prodotti più economici”, è risultata idonea a indurre in errore i consumatori sulla tipologia dei prodotti censiti ai fini della classifica di Altroconsumo, considerato che questa in entrambi i casi non tiene conto dei prezzi dei prodotti “freschi” e “freschissimi”.
Pronuncia | n. 56/2020 del 15/12/2020 |
Parti | Lidl Italia S.r.l. c. Altroconsumo Edizioni S.r.l., Aldi S.r.l., Penny Market S.r.l., Eurospin Italia S.p.A. |
Mezzi | Tv, volantini, radio, billboard |
Prodotto | Supermercati |
Messaggi | “Approvato da Altroconsumo come discount salvaprezzo in Italia. Aldi, vivi meglio quando spendi meno” – “Da Penny Market abbiamo i prodotti più economici e oggi Altroconsumo riconosce la nostra insegna come discount salvaprezzo in Italia. Se cerchi i prezzi bassi ogni giorno li trovi da Penny. Approvato da Altroconsumo ad ottobre 2020 come discount salvaprezzo in Italia, prodotti più economici” – “Discount salvaprezzo in Italia” |
Presidente | Di Cataldo |
Relatore | Alvisi |
Dispositivo | «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità esaminata è contraria all’art. 2 del CA limitatamente a:
e ne ordina la cessazione» Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole |
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