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Il Giurì ha ritenuto nei messaggi contestati insufficiente il richiamo alle caratteristiche del prodotto pubblicizzato, non risultando chiaro per il pubblico che si tratta di un aceto di alcol.
Pronuncia n. 9/2020 del 7/4/2020
Parti Ponti S.p.A. c. Acetificio M. De Nigris S.r.l., Acetifici Italiani Modena S.r.l.
Mezzi Tv, internet, volantini, stampa
Prodotto Aceto di alcol ‘Casaceto’
Messaggio L’aceto multiuso: condisce, conserva, pulisce” – “L’originale. n. 1 in Italia” – “Casaceto … la scelta preferita dagli italiani
Presidente Gambaro
Relatore Libertini
Dispositivo «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità esaminata è in contrasto con l’articolo 2 del Codice di Autodisciplina nella parte in cui non mette in adeguato rilievo che il prodotto reclamizzato è un aceto di alcol, ed in questi limiti ne ordina la cessazione.»

Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole

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