Pronuncia | n. 52/2017 del 25/07/2017 |
Parti | Beiersdorf S.p.A. c. L’Oréal Italia S.p.A. |
Mezzi | Tv, stampa, confezioni, internet |
Prodotto | Trattamento antirughe linea ‘Revitalift Laser X3’ |
Messaggio | “Revitalift Laser X3: – 3 anni in 2 mesi, – 7 anni in 6 mesi” – “Corregge, ridensifica e rimodella. Prova anche tu il n° 1 degli anti-età” – e altri |
Presidente | Ferrari |
Relatore | Cartella |
Dispositivo | «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità contestata è in contrasto con l’art. 2 CA, limitatamente: 1) all’uso del termine “toglie” nella comunicazione televisiva; 2) all’indicazione “n. 1 degli anti-età” nella rivista “Starbene”, in considerazione del carattere minuscolo, bianco su fondo scuro e posto in verticale, quindi difficilmente leggibile, del disclaimer. In questi limiti ne ordina la cessazione.»
Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole |
Data la particolare lunghezza e complessità della pronuncia, si riporta esclusivamente il dispositivo del Giurì. Su richiesta può essere fornita la versione integrale della pronuncia.
«Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità contestata è in contrasto con l’art. 2 CA, limitatamente: 1) all’uso del termine “toglie” nella comunicazione televisiva; 2) all’indicazione “n. 1 degli anti-età” nella rivista “Starbene”, in considerazione del carattere minuscolo, bianco su fondo scuro e posto in verticale, quindi difficilmente leggibile, del disclaimer. In questi limiti ne ordina la cessazione.»