Pronuncia | n. 41/2018 del 25/05/2018 |
Parti | Vodafone Italia S.p.A. c. Fastweb S.p.A. |
Mezzi | Internet |
Prodotto | Varie offerte telefoniche ‘Fastweb’ |
Messaggio | “Usain Bolt Speed Test” – “fino a 200 mega” – “La nostra fibra fa correre l’Italia a tempo di record” – “5G ready” – “Siamo pronti per il 5G” – “Fuori casa Giga illimitati con il nostro Wow-Fi” – “A 24 euro e 95, prezzo sempre uguale” |
Presidente | Gambaro |
Relatore | Sarti |
Dispositivo | «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che il mantenimento degli spot di Fastweb oggetto dell’istanza di Vodafone sul sito della stessa Fastweb integra inottemperanza delle decisioni del Giurì n. 83/2016; n. 4-4bis/2017 e n. 66/2017. Dispone la pubblicazione per estratto della presente decisione sul sito dell’Istituto per la durata di 15 giorni.»
Art. 42 – Inosservanza delle decisioni |
Vodafone Italia S.p.A. (di seguito: Vodafone) ha chiesto l’intervento del Giurì nei confronti di Fastweb S.p.A. (di seguito: Fastweb) al fine di accertare l’inottemperanza ai sensi dell’art. 42 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale di diverse pronunce del Giurì (n. 83/2016, n. 4-4bis/2017 e n. 66/2017), in quanto i relativi spot Fastweb oggetto di censura sarebbero ancora presenti online, sul proprio canale Youtube.
Fastweb ha eccepito di aver dato esecuzione ai provvedimenti in questione, ponendo fine alle campagne e che i filmati su Youtube non avrebbero valenza commerciale, anche perché relativi ad offerte non più proposte al pubblico.
Il Giurì ha ritenuto che la fattispecie non presenti elementi tali da escludere l’applicazione dell’art. 42 del Codice. Gli spot su Youtube infatti conservano, ad avviso del Giurì, la natura pubblicitaria, quanto meno istituzionale, data la funzione di promozione dell’immagine dell’impresa che si sovrappone inevitabilmente alla promozione di un servizio. Il Giurì ha ritenuto tuttavia che nell’attuale momento storico il comportamento di Fastweb non presenti profili di gravità tali da giustificare una pubblicazione della decisione sulla stampa secondo le consuete modalità. Nonostante la formulazione rigida dall’art. 42 emergono per il Giurì limitati spazi di adattamento alle circostanze del caso concreto. Il riferimento alla pubblicazione “nei modi […] ritenuti opportuni” consente secondo il Giurì di non disporre la pubblicazione su organi di stampa, ma solo sul sito dell’Istituto di Autodisciplina.
Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che il mantenimento degli spot di Fastweb oggetto dell’istanza di Vodafone sul sito della stessa Fastweb integra inottemperanza delle decisioni del Giurì n. 83/2016, n. 4-4bis/2017 e n. 66/2017; dispone la pubblicazione per estratto della presente decisione sul sito dell’Istituto per la durata di 15 giorni.