Pronuncia | n. 39/2017 del 13/06/2017 |
Parti | CSI – Compagnia Surgelati Italiana S.p.A. c. Frosta Italia S.r.l. |
Mezzi | Affissioni, internet |
Prodotto | Prodotti alimentari surgelati |
Messaggio | “La Natura ha scelto Frosta” – “I nuovi surgelati” – “Zero segreti” – “Zero additivi” – “100% Naturale” |
Presidente | Di Cataldo |
Relatore | Sarti |
Dispositivo | «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità contestata non è conforme all’art. 2 del Codice di Autodisciplina limitatamente all’espressione ‘i nuovi surgelati’, e in questi limiti ne ordina la cessazione.»
Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole |
CSI – Compagnia Surgelati Italiana S.p.A. (di seguito: CSI) ha chiesto l’intervento del Giurì nei confronti di Frosta Italia S.r.l. (di seguito: Frosta), in relazione alla campagna pubblicitaria “La natura ha scelto Frosta”, ritenendola in contrasto con gli artt. 2 e 15 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.
I messaggi mirano a promuovere prodotti surgelati indicati come “100% naturali”, attraverso vanti come “I nuovi surgelati”, “zero additivi”, “zero segreti”.
Ad avviso di CSI, la campagna insinuerebbe nel pubblico l’idea che i surgelati pubblicizzati rappresentino, contrariamente al vero, una categoria nuova e diversa da quelli presenti sul mercato, instaurando con essi una comparazione illecita e denigratoria. I messaggi lascerebbero intendere che tutti gli altri surgelati contengono necessariamente additivi, laddove invece esisterebbero già surgelati che ne sono privi. I messaggi sarebbero inoltre denigratori nell’affermazione “zero segreti”, in quanto allusiva della poca chiarezza che caratterizzerebbe i prodotti concorrenti.
Frosta ha eccepito che sarebbe l’unico produttore sul mercato ad offrire un’intera gamma di surgelati senza additivi o aromi, con prodotti dagli ingredienti il più vicino possibile allo stato naturale; ciononostante, la campagna non rivendicherebbe alcuna esclusività, ma si limiterebbe a un giustificato vanto di novità. Il claim “zero segreti” farebbe riferimento al fatto che i prodotti Frosta hanno tutti un’etichetta parlante, mettendo a disposizione del consumatore un sistema di tracciabilità, che consente di risalire alla provenienza di ciascun ingrediente, potendo così disporre di informazioni maggiori rispetto a quelle previste dalla normativa vigente. Nella campagna inoltre non vi sarebbero profili di violazione degli artt. 14 e 15, in quanto si limiterebbe a riportare informazioni veritiere senza instaurare confronti, né denigrare i prodotti concorrenti.
Il Giurì ha ritenuto che Frosta abbia effettivamente provato l’introduzione di una linea di surgelati senza additivi nonché di aver caratterizzato le proprie etichette in funzione di una comunicazione particolarmente trasparente e che dunque possa vantare lecitamente queste caratteristiche, anche attraverso espressioni enfatiche come “zero segreti”. Ha invece ritenuto problematico il claim “I nuovi surgelati”: posto che, ad avviso del Giurì è dubbio che una linea di prodotti possa essere presentata in termini di novità a più di un anno dalla sua presentazione sul mercato. Inoltre Frosta, secondo il Giurì, non ha provato che tutti i prodotti della sua gamma siano i primi prodotti sul mercato privi di additivi, dato che ciascuno di questi prodotti trova sostituti concorrenti di altre marche a loro volta privi di additivi.
Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità contestata non è conforme all’art. 2 del Codice di Autodisciplina limitatamente all’espressione “i nuovi surgelati”, e in questi limiti ne ordina la cessazione.