Pronuncia | n. 38/2018 del 11/05/2018 |
Parti | Fastweb S.p.A. c. Vodafone Italia S.p.A. |
Mezzi | Internet, TV, volantini |
Prodotto | Offerta telefonica ‘Vodafone One’ |
Messaggio | “Scopri Vodafone One tua a partire da 29.90€” – “Con Iperfibra e 4.5G” – “E se vuoi anche con Vodafone TV” – “Vodafone One è l’offerta perfetta per riunire tutta la famiglia, grazie a Vodafone TV inclusa!” |
Presidente | Ferrari |
Relatore | Sarti |
Dispositivo | «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità contestata, nella versione riproposta su Youtube e nella nuova versione, costituisce inottemperanza alla pronuncia n. 9/2018 del Giurì; ne ordina la cessazione e dispone la pubblicazione della presente pronuncia, per estratto e per una sola volta, sul ‘Corriere della Sera’, a cura dell’Istituto e a spese della resistente.»
Art. 42 – Inosservanza delle decisioni |
Fastweb S.p.A. (di seguito: Fastweb) ha chiesto l’intervento del Giurì nei confronti di Vodafone Italia S.p.A. (di seguito: Vodafone), in relazione al messaggio relativo all’offerta “Vodafone One” diffuso sui canali Youtube e Facebook, ritenendolo in contrasto con l’art. 42 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, in quanto inottemperante della decisione 9/2018.
In particolare Fastweb lamenta che lo spot, immutato nella versione su Youtube, presenterebbe nella versione modificata i medesimi profili di ingannevolezza già censurati dal Giurì, in relazione al vantato prezzo di 29,90 euro che comprenderebbe l’Iperfibra, la connessione mobile 4.5G e la televisione a pagamento “Vodafone TV”, laddove invece quest’ultimo servizio non sarebbe incluso, essendo previsto un costo aggiuntivo. Lo spot sarebbe pertanto il medesimo già censurato, in quanto la sola modifica introdotta sarebbe la locuzione “e se vuoi” prima di “Vodafone TV”, lasciando tuttavia intendere che l’inclusione del servizio sia contrariamente al vero rimessa alla volontà del cliente. Inoltre, il messaggio tacerebbe ancora sul contributo di attivazione di 5 euro per 48 rinnovi (240 euro), o 200 euro se versato in un’unica soluzione, e sul contributo in caso di nuova linea. L’Iperfibra costerebbe 5 euro in più al mese dopo il primo anno, con una permanenza minima di 24 mesi.
Vodafone ha eccepito che i profili di ingannevolezza censurati dal Giurì con la decisione 9/2018 sarebbero stati eliminati dal messaggio. L’indicazione del prezzo “a partire da 29,90” seguirebbe solo l’invito a scoprire “Vodafone One”, senza alcuna menzione dei contenuti dell’offerta TV. L’espressione “E se vuoi anche con Vodafone TV” si limiterebbe a informare il consumatore che la TV è una componente aggiuntiva dell’offerta. I costi di attivazione sarebbero indicati in super leggibili che permangono sullo schermo per tutta la durata dello spot. La mancata indicazione del costo di 5 euro dell’Iperfibra dopo il primo anno sarebbe giustificata dal fatto che lo spot non conterrebbe alcuna promessa di invariabilità del prezzo nel tempo, né alcuna promessa in termini di velocità. La permanenza del vecchio video oggetto della pronuncia 9/2018, che sarebbe stato comunque ora rimosso, avrebbe avuto solo finalità di archiviazione.
Il Giurì ha precisato che la decisione 9/2018 ha stabilito l’ingannevolezza della pubblicizzazione della tariffa di 29,90 euro, in quanto mai in nessun caso corrisponde a quella praticata al consumatore. Costi fisiologici, come quelli di attivazione, che il consumatore deve necessariamente sostenere, vanno in aumento della tariffa mensile pubblicizzata. A ciò si aggiungono i costi dell’Iperfibra dal secondo anno di attivazione. Il fatto che ci siano dei super nel messaggio è ad avviso del Giurì irrilevante, considerato che le informazioni veicolate da tali super contraddicono la promessa principale. Pur dando atto di alcuni mutamenti, il Giurì ha ritenuto che siano rimasti immutati graficamente e foneticamente gli elementi comunicazionali del messaggio precedente giudicati ingannevoli. Secondo il Giurì le modifiche intervenute non incidono comunicazionalmente sul messaggio relativo al prezzo dell’offerta, e tanto basta a giustificare una pronuncia di inottemperanza anche da parte della pubblicità attualmente in onda. A maggior ragione, afferma il Giurì, la presenza immutata dell’annuncio sul canale Youtube è inottemperante alla precedente pronuncia.
Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità contestata, nella versione riproposta su Youtube e nella nuova versione, costituisce inottemperanza alla pronuncia n. 9/2018 del Giurì, ne ordina la cessazione e dispone la pubblicazione della presente pronuncia, per estratto e per una sola volta, sul “Corriere della Sera”, a cura dell’Istituto e a spese della resistente.