Il Giurì ha ritenuto un messaggio pubblicitario relativo ad un trattamento di tonificazione del corpo in contrasto con l’art. 2 del Codice – Comunicazione commerciale ingannevole nella parte in cui gli si attribuivano “risultati strabilianti”, promessa non supportata dalla documentazione prodotta estremamente insufficiente sul piano dell’affidabilità scientifica.
Pronuncia | n. 36/2020 del 29/9/2020 |
Parti | Comitato di Controllo c. Fisico Group S.r.l. |
Mezzi | Affissione |
Prodotto | Metodo per tonificare il corpo |
Messaggio | “B-Steel 20.000 squat in 30 minuti” – “Risultati strabilianti anche su addominali, cosce e braccia” – “20.000 squat in 30 minuti” – “rimodella, solleva, riduce, tonifica in 14 giorni” – “in 4 sedute da 30 minuti comodamente steso su un lettino” |
Presidente | Gambaro |
Relatore | Ajani |
Dispositivo | «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che il messaggio esaminato è in contrasto con l’art. 2 del Codice di Autodisciplina limitatamente alla promessa di «risultati strabilianti» e in questi limiti ne ordina la cessazione.»
Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole |
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