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Pronuncia n. 23/2019 del 5/6/2019
Parti Unione Italiana per l’Olio di palma Sostenibile c. Rigoni di Asiago S.r.l.
Mezzi Radio, internet
Prodotto ‘Nocciolata Rigoni’
Messaggio “calma, calma: non c’è olio di palma”
Presidente Di Cataldo
Relatore Ricolfi
Dispositivo «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità in esame è contraria all’art. 14 del Codice di Autodisciplina nei limiti di cui in motivazione e ne ordina la cessazione.»

Art. 14 – Denigrazione

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Unione Italiana per l’Olio di Palma Sostenibile ha sottoposto all’attenzione del Giurì la pubblicità diffusa da Rigoni di Asiago s.r.l. (di seguito: “Rigoni”) per il prodotto “Nocciolata Rigoni” costituita da uno spot radiofonico e da un filmato diffuso su Facebook, con particolare riferimento al verso finale della filastrocca pronunciata (“calma, calma: non c’è olio di palma”) ritenendolo in contrasto con l’art. 14 Codice di Autodisciplina della comunicazione commerciale, per la sua valenza denigratoria, e con gli artt. 11 del Codice – in quanto il messaggio ha come destinatari bambini e adolescenti – 8 – in quanto mira a sfruttare i timori insorti in relazione a questo componente dell’alimentazione.

Rigoni ha chiesto, oltre alla declaratoria di una carenza di giurisdizione del Giurì, l’integrale reiezione delle istanze avversarie, in quanto mancherebbe: i) un collegamento al sistema autodisciplinare per il video diffuso sulla pagina Facebook; ii) il carattere denigratorio dello spot, perché l’espressione contestata (“calma, calma: non c’è l’olio di palma”), dovrebbe, nella sua prima metà (“calma, calma”), essere intesa come risposta al testo che la precede nella filastrocca (“possiamo assaggiare”) ed andrebbe distaccata dalle parole “non c’è l’olio di palma”, da intendersi come semplice dichiarazione a sé stante. Quanto alle altre contestazioni avversarie, Rigoni ha eccepito – in relazione all’art. 11 – che lo spot si rivolgerebbe ad un pubblico adulto; in relazione all’art. 8, che il target di consumatori a cui è rivolto sarebbe esigente nel ricevere informazioni, pertanto sarebbe da escludere l’applicabilità di tale norma, che parla di sfruttamento della paura.

Il Giurì, conformemente alla propria costante giurisprudenza, rileva innanzitutto di possedere giurisdizione non solo con riferimento al messaggio radiofonico, ma anche per quanto concerne il video Facebook, in linea con la giurisprudenza conforme del Giurì. Ciò risulta evidente in quanto il testo della filastrocca oggetto di trasmissione radiofonica viene ripreso integralmente nel video veicolato tramite Facebook, che si limita ad aggiungere l’elemento visivo come semplice accompagnamento a quello sonoro.

Quanto al carattere denigratorio ai sensi dell’art. 14 del Codice, il Giurì ritiene che la metrica della filastrocca scandisca i concetti: le prime rime sono intese a esaltare le qualità positive del prodotto e l’ultima (“non c’è l’olio di palma”) a enfatizzare la caratteristica di cui esso sarebbe privo; ciò che suggerisce che tale ultima caratteristica sia da considerarsi negativa. L’invito ripetuto ed enfatico alla “calma”, in quanto riferito non all’“assaggiare”, che lo precede, ma all’assenza di olio di palma, che lo segue, presuppone una sottolineatura del carattere negativo che viene associato alle caratteristiche di questo ingrediente, integrando la violazione dell’art. 14. Non è invece riscontrabile una violazione dell’art. 11 del Codice, perché il messaggio non appare idoneo a ricadere nelle fattispecie vietate descritte dalla norma, né una violazione dell’art. 8, in quanto i messaggi sembrano mantenersi di molto al di qua della soglia oltre la quale può discorrersi di “paura”.

 

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità in esame è contraria all’art. 14 del Codice di Autodisciplina nei limiti di cui in motivazione e in questi limiti ne ordina la cessazione.

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