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Pronuncia n. 19/2018 del 6/03/2018
Parti Wind Tre S.p.A. c. Telecom Italia S.p.A.
Mezzi Tv
Prodotto Offerta telefonica ‘Tim Senza Limiti Silver’
Messaggio TIM senza limiti” – “Hai minuti illimitati e navighi senza limiti su Whatsapp e sulle tue chat preferite a 12 euro al mese.” – “Chiami e navighi senza limiti
Presidente Gambaro
Relatore Reale
Dispositivo «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la comunicazione commerciale esaminata è in contrasto con l’art. 2 CA e ne ordina la cessazione.»

Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole

Wind Tre S.p.A. (di seguito: Wind Tre) ha chiesto l’intervento del Giurì nei confronti di Telecom Italia S.p.A (di seguito: Telecom), in relazione ai telecomunicati di 15” di quest’ultima relativi all’offerta “Tim Senza Limiti Silver”, ritenendoli in contrasto con gli artt. 2 e 20 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

Ad avviso di Wind Tre i messaggi risulterebbero incentrati sul vanto di navigazione su internet “senza limiti” e sarebbero per tale motivo suscettibili di fuorviare i consumatori. Essi infatti riguardano un’offerta che al costo di 12 euro al mese mette a disposizione dell’utente 2 Giga di traffico internet e la possibilità di navigare su alcune specifiche applicazioni di messaggistica istantanea con un traffico che non consuma i 2 Giga del pacchetto. Il tenore dei messaggi, secondo Wind Tre, con la comparsa sullo schermo delle icone delle più note tra chat e applicazioni multimediali, nonché social network accessibili tramite internet, lascerebbe invece intendere che l’offerta pubblicizzata permetta di fruire delle più svariate attività di navigazione sulla rete senza alcuna limitazione. In realtà diversi elementi delimiterebbero l’ambito di fruibilità dell’offerta: anzitutto la possibilità di navigare “senza limiti” sulle chat dipende dalla effettiva disponibilità dei Giga; inoltre il pacchetto consentirebbe la navigazione interna alle chat, ma le connessioni a contenuti esterni (ad esempio la condivisione di link che trasferiscono la navigazione su siti terzi, attività peraltro assai diffusa sui social) non sarebbero comprese nell’offerta, consumando i Giga a disposizione. Terminati i Giga, verrebbe addebitato in automatico al consumatore 1 Giga di scorta, con conseguente aumento dei costi, utilizzato il quale internet “si blocca”. Tale circostanza sarebbe incompatibile con il vanto “senza limiti”, che spinge il consumatore a ritenere di poter navigare su chat e social senza alcuna accortezza. I messaggi infine non consentirebbero di capire in cosa consiste la favorevole occasione di acquisto pubblicizzata, contrariamente a quanto richiesto esplicitamente dall’art. 20 del Codice.

Telecom ha eccepito che la promessa “senza limiti” nei messaggi sarebbe chiaramente delimitata allo specifico ambito di Whatsapp e di altre chat preferite dall’utente, per quanto consentito dalla breve durata delle comunicazioni. Una fruizione dell’offerta conforme alla promessa pubblicitaria non andrebbe incontro ad alcun ostacolo alla navigazione “senza limiti”, né al blocco di internet, poiché tale navigazione non consumerebbe i Giga compresi nel pacchetto, che costituirebbero peraltro un quid pluris dell’offerta. I messaggi inoltre inviterebbero in modo chiaro a visitare il sito per verificare quali specifiche chat sono comprese nell’offerta e le icone contestate comparirebbero sullo schermo per un solo secondo senza alcuna funzione informativa. Le caratteristiche essenziali dell’offerta sarebbero chiaramente illustrate dai messaggi conformemente a quanto previsto dall’art. 20.

Il Giurì ha ritenuto la struttura e il tenore dei messaggi fuorvianti rispetto ai contenuti effettivi dell’offerta pubblicizzata, non consentendo all’utente di capire chiaramente quali servizi siano inclusi nel pacchetto e a quali condizioni. Nel caso in esame il Giurì ha ritenuto che il semplice rinvio al sito non possa ritenersi sufficiente per il consumatore, allettato dalla promessa di poter “navigare senza limiti sulle chat”, formulazione ambigua anche sotto il profilo semantico. Utilizzando i servizi di messaggistica, infatti, spesso gli utenti condividono link di connessione a siti esterni o che permettono di visualizzare video e altri contenuti. Tale abituale attività sulle chat risulta tuttavia esclusa dall’offerta pubblicizzata. Le icone che compaiono nei messaggi accompagnati dalla voce che parla di “chat preferite” dall’utente possono indurre a ritenere che l’offerta di navigazione illimitata riguardi non solo le applicazioni di messaggistica, ma anche i social network o altre piattaforme web che invece ne sono esclusi.

Il Giurì ha altresì rilevato che il prezzo pubblicizzato è subordinato a particolari modalità di pagamento, circostanza che non compare nei messaggi; e lo stesso vale per le informazioni sui costi aggiuntivi in caso di superamento della soglia di traffico incluso nel pacchetto. I messaggi sono pertanto, secondo il Giurì, contrari ai principi della completezza e correttezza dell’informazione, in quanto, a fronte di un contesto iconico e narrativo di impatto, non mettono il consumatore in grado di conoscere dati essenziali e l’esatta portata di quanto pubblicizzato. Ritenuto violato l’art. 2 del Codice, il Giurì ha ritenuto assorbita la censura relativa all’art. 20.

 

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la comunicazione commerciale esaminata è in contrasto con l’art. 2 CA e ne ordina la cessazione.

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