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Il Giurì ha ritenuto la pubblicità relativa all’integratore alimentare Ansiolev in contrasto con gli articoli 2 e 23bis in relazione a due aspetti: da un lato l’asserzione “Azione rapida”, che rende il messaggio ambiguo, dall’altro l’assenza di un’apposita avvertenza idonea a chiarire che il prodotto reclamizzato non ha effetti ansiolitici.
Pronuncia n. 17/2020 del 5/5/2020
Parti Comitato di Controllo c. Specchiasol S.r.l.
Mezzi Stampa
Prodotto Integratore alimentare ‘Ansiolev’
Messaggio “Ansiolev e l’attacco non ti fa più paura”
Presidente e Relatore Gambaro
Dispositivo «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la comunicazione commerciale esaminata è in contrasto con gli articoli 2 e 23bis limitatamente al claim ‘azione rapida’ e relativamente alla mancata avvertenza che il prodotto non è un ansiolitico, ed in questi limiti ne ordina la cessazione.»

Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole

Art. 23bis – Integratori alimentari e prodotti dietetici

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