Il Giurì si è pronunciato sulla pubblicità del latte per l’infanzia ‘Aptamil 2’, rilevando che alcune caratteristiche del prodotto vantate non fossero sufficientemente supportate, oltre a una comparazione non corretta con i prodotti concorrenti. | |
Pronuncia | n. 16/2019 del 13/5/2019 |
Parti | Heinz Italia S.p.A. c. Danone S.p.A.; Mellin S.p.A. |
Mezzi | Tv, confezioni |
Prodotto | Latte di proseguimento ‘Aptamil 2’ |
Messaggio | “Nuove generazioni, nuovo Aptamil 2. Rispetto ai due marchi più venduti, è l’unico latte di proseguimento con Omega 3, DHA e postbiotici” – “Miscela prebiotica brevettata” – “Processo esclusivo” |
Presidente | Di Cataldo |
Relatore | Sarti |
Dispositivo | «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità contestata non è conforme agli articoli 2 e 15 del Codice di autodisciplina, e ne ordina la cessazione.»
Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole |
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