Ingiunzione | n. 95/18 del 22/11/2018 |
Nei confronti di | BIODELTA Srl |
Mezzi | TV |
Prodotto | Integratore alimentare |
Articoli violati | 2; 23bis |
Il Presidente del Comitato di Controllo visto il telecomunicato “Cerchi una soluzione per contrastare ansia, fame nervosa e insonnia? Lenifren da Biodelta in farmacia”, relativo alla linea di prodotti ‘Lenifren’, trasmesso su La7d il 19 novembre 2018 ritiene lo stesso manifestamente contrario agli artt. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole – e 23bis – Integratori alimentari e prodotti dietetici – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. Ad avviso del Comitato di Controllo, infatti, il messaggio nella sua costruzione comunicazionale è suscettibile di indurre in errore i consumatori sulle caratteristiche e sugli effetti dei prodotti pubblicizzati. Il riferimento preciso a condizioni patologiche, quali “ansia”, “insonnia” e “fame nervosa”, rilevanti dal punto di vista medico, non risulta corretto in relazione agli integratori alimentari. L’intero impianto comunicazionale è infatti volto ad attribuire ai prodotti capacità che trascendono quelle ammissibili per i prodotti pubblicizzati, come suggeriscono anche gli impropri riferimenti all’ “aumento del livello di serotonina” e al “riequilibrio dell’umore”. Il riferimento a condizioni patologiche, in un contesto comunicazionale che evidenzia anche la vendita “in farmacia”, sono tutti elementi suscettibili di indurre il pubblico ad attribuire erroneamente alla linea prodotti pubblicizzati quantomeno un quid pluris rispetto agli altri integratori alimentari. La comunicazione risulta pertanto quantomeno ambigua ed in quanto tale suscettibile di fuorviare le scelte dei consumatori, in particolare di coloro che in situazioni delicate possono essere indotti a ritenere che l’“automedicazione” attraverso gli integratori costituisca una valida alternativa per affrontare i problemi con il rischio di sottovalutarli. |