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Ingiunzione n. 91/18 del 31/10/2018
Nei confronti di Sylphar nv
Mezzi TV
Prodotto Cosmetico
Articoli violati 2; 23

Il Presidente del Comitato di Controllo vista la telepromozione relativa al prodotto Remescar, diffusa sulle reti Mediaset nel mese di agosto 2018 ritiene la stessa manifestamente contraria agli artt. 2 – Comunicazione Commerciale Ingannevole – e 23 – Prodotti cosmetici e per l’igiene personale – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. La perentoria promessa che il prodotto “riduce occhiaie e borse fino al 75% con una sola applicazione” non trova puntuale riscontro in quanto inviato a dimostrazione dall’inserzionista. I dati medi di riduzione delle occhiaie sono pari al 33% (dopo 5 minuti dall’applicazione) nello studio in doppio cieco con placebo e con misurazione strumentale. Un dato quindi molto distante dal valore massimo pubblicizzato, che quindi nel caso di specie non è accettabile perché non esemplificativo dell’effettiva efficacia attribuibile al prodotto. Analogamente la promessa della scomparsa (“…sembrano come sparire”) degli inestetismi sotto gli occhi con una sola applicazione in 2 minuti risulta eccessiva in quanto tale effetto è stato determinato misurando, 5 minuti dopo l’applicazione del prodotto, l’incremento di melanina, risultato pari al 14,8% che, pur rappresentando un indice di miglioramento degli inestetismi delle occhiaie, non può essere tradotto come scomparsa delle stesse.

Con riferimento al claim che gli “…effetti durano per ore”, la dichiarazione prodotta non può essere ritenuta sufficiente a sostenere tale claim in quanto, trattandosi di un dato oggettivo deve essere supportato da misurazioni o valutazioni cliniche.

Anche la visualizzazione del risultato “prima e dopo” si pone in contrasto con l’orientamento costante degli organi autodisciplinari, risultando fuorviante per il pubblico, sia da un punto di vista per così dire tecnico, perché non tiene conto della inevitabile variabilità della risposta individuale al trattamento, che da un punto di vista prettamente comunicazionale, poiché eccessivamente enfatica ed illusoria.

Tutto ciò considerato, occorre peraltro sottolineare che l’ingannevolezza di un messaggio pubblicitario deve essere valutata non solo per il contenuto dello stesso, ma anche in considerazione del pubblico cui è destinato, costituito da persone particolarmente sensibili e per questo motivo portate ad una decodifica più allettante ed illusoria delle promesse del facile ottenimento di risultati particolarmente ambiti (quali quelli in campo salutistico ed estetico) con la conseguente amplificazione dei profili di ingannevolezza.

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