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Il messaggio relativo al Mascara Extra Black Layla Cosmetics risulta marcatamente allusivo e provocatorio, oltre i limiti accettabili in una comunicazione al grande pubblico, quale quella pubblicitaria.

Ingiunzione n. 9/22 del 9/5/22
Nei confronti di Babale Srl
Mezzi TV
Prodotto Mascara Extra Black Layla Cosmetics
Messaggio “The Longer, the Better”
Articoli violati 1– Lealtà della comunicazione commerciale – e 10 – Convinzioni morali, civili, religiose e dignità della persona

Il Presidente del Comitato di Controllo visto il telecomunicato relativo a “Extra Black Layla Cosmetics”, diffuso sulle reti Mediaset, su YouTube e Instagram nel mese di maggio 2022 ritiene lo stesso manifestamente contrario agli artt. 1 e 10 Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, in quanto marcatamente allusivo e provocatorio, oltre i limiti accettabili in una comunicazione al grande pubblico, quale quella pubblicitaria.

Nella rappresentazione, la protagonista, la stessa CEO dell’azienda, presenta il prodotto evidenziando su una base musicale appositamente creata lo slogan “The Longer, the Better” e lo fa insieme a 6 ballerini neri nudi con il basso ventre pixellato, che le si muovono attorno, concludendo: “Più lunghezza, più volume, più durata”.

Benché non esistano temi tabù in pubblicità, è fuor di dubbio che, nel caso di specie, la rappresentazione, per gli inequivoci richiami allo stereotipo secondo cui i maschi “neri” si caratterizzerebbero per avere attributi maschili di maggiori dimensioni, si pone in contrasto con l’art. 10 del Codice, in quanto lesiva della dignità della persona: la decodifica del messaggio, infatti, mette in evidenza una rappresentazione svilente della persona, posta sullo stesso piano del prodotto pubblicizzato.

Oltre a ciò ed in ogni caso il messaggio proietta sui ballerini nudi le caratteristiche di attrattiva del mascara che si pubblicizza, con una inaccettabile commistione di piani persona/prodotto, che conduce alla mercificazione della persona.

Il Comitato rileva, infine, la gratuità della rappresentazione, per niente giustificata da quanto si intende pubblicizzare, che si risolve in un forte impatto emotivo al solo fine di favorire la memorizzazione del marchio e promuovere l’acquisto del prodotto. Si configura, pertanto, anche il contrasto con l’art. 1 del Codice, in quanto il messaggio è tale da suscitare nel pubblico risentite reazioni di rifiuto capaci di riflettersi sulla comunicazione pubblicitaria nella sua generalità.

 

 

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