Ingiunzione | n. 85/18 del 22/10/2018 |
Nei confronti di | xxx, Avon Cosmetics Srl |
Mezzi | Social network |
Prodotto | Cosmetico |
Articoli violati | 7 |
Il Presidente del Comitato di Controllo vista la comunicazione commerciale relativa al prodotto “Luminous Velvet” diffusa attraverso il post dell’account Instagram @xxx in data 8 ottobre 2018 ritiene la stessa manifestamente contraria all’art. 7 – Identificazione della comunicazione commerciale – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. Il post in questione mostra l’influencer XXX XXX ripresa in primo piano con in evidenza il rossetto “Luminous Velvet” mentre il post recita: “Ecco a voi il nuovo rossetto Luminous Velvet di @avon.italia!!…- Contiene pigmenti mat e luce-riflettenti; – Effetto: labbra piene!! – Applicazione scorrevole grazie alla sua formulazione idratante. NON SECCA!!- Finitura morbida e metallizzata; Se siete delle vere #avonliplover non può mancare nel vostro beauty è STUPENDO!”. Sebbene il contenuto sia veicolato nella forma di un racconto privato nello stile di Instagram, il messaggio risulta di natura eminentemente promozionale del prodotto e del brand indicato, circostanza che però non viene esplicitata e non rende il messaggio pubblicitario immediatamente riconoscibile dal pubblico come tale. Il solo tag alla pagina ufficiale Instagram di Avon Cosmetics Srl @avon.italia non è, ad avviso del Comitato di Controllo, idoneo a rendere inequivocabile l’identificazione del contenuto come frutto di un accordo di natura commerciale tra lo sportivo e il brand. È infatti principio consolidato del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, ribadito ed esplicitato anche dalle indicazioni della “Digital Chart” per quanto riguarda le forme di comunicazione commerciale digitale, che essa “debba sempre essere riconoscibile come tale” (cfr. art. 7 del Codice). Si tratta di principio posto a presidio irrinunciabile della trasparenza nelle comunicazioni pubblicitarie, che intende assicurare la distinzione non solo formale, ma sostanziale tra contenuti promozionali e contenuti di altro genere, così da assicurare che la pubblicità si presenti e possa essere facilmente riconosciuta dal pubblico, senza quindi dover richiedere alcuno sforzo interpretativo, per la propria natura di messaggio promozionale, espressione di un punto di vista di parte e di un interesse dell’impresa i cui prodotti o servizi vengono illustrati o richiamati. |