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Pronuncia n. 83bis/2016 del 16/12/2016
Parti Fastweb S.p.A. c. Vodafone Italia S.p.A.
Mezzi Tv, sito internet
Prodotto Servizio di connessione in fibra ottica Vodafone ‘Iperfibra
Messaggio una fibra mai vista prima!” – “questa non è fibra! È l’Iperfibra Vodafone!” – “evoluzione della fibra” – “in tutta Italia” – “da oggi a Milano, Bologna e Torino navighi fino a 1 Gigabit al secondo”- “ha scaricato 100 foto in due secondi!” – “A partire da 25 euro”
Presidente Gambaro
Relatore Leonini
Dispositivo «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità litigiosa contrasta con l’art. 2 C.A. nei limiti di cui in motivazione, e ne ordina la cessazione.»

Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole

Fastweb S.p.A. (di seguito Fastweb) ha chiesto l’intervento del Giurì nei confronti di Vodafone Italia S.p.A. (di seguito Vodafone) in relazione alla campagna volta a pubblicizzare la nuova offerta di connessione Vodafone “IperFibra”, ritenendola in contrasto con gli artt. 2 e 20 del Codice di Autodisciplina.

La campagna, veicolata attraverso uno spot televisivo e la pagina internet dedicata, afferma che “l’IperFibra Vodafoneviaggia fino a 1 Gigabit al secondo”, “a Milano, Bologna e Torino navighi fino a un Giga al secondo” e “In tutta Italia arriva IperFibra Vodafone, l’evoluzione della fibra”.

Ad avviso di Fastweb tali rivendicazioni sarebbero ingannevoli, in quanto indurrebbero i consumatori a ritenere “Iperfibra” un prodotto tecnologicamente innovativo, capace di offrire prestazioni di eccellenza in termini di velocità e “in tutta Italia”. Ad avviso dell’Istante, Vodafone unificando tutto sotto un medesimo nome commerciale (“Iperfibra”), presenterebbe come “evoluzione della fibra” e “fibra mai vista prima” anche la precedente tecnologia che consente di navigare da 50 Mbps a 100 Mbps, facendo credere ai consumatori di poter navigare a 1 Gigabit al secondo, pur non risiedendo nelle città di Milano, Torino e Bologna. L’affermazione per cui l’”Iperfibra” a 50 o 100 Mbps è presente “in tutta Italia” sarebbe smentita dalla stessa pagina web di Vodafone, che circoscriverebbe la disponibilità solo ad un certo numero di comuni. Anche la copertura nelle città raggiunte da 1 Gigabit (Milano, Torino e Bologna) sarebbe scarsissima persino in zone centrali, dove sarebbe disponibile un ADSL con prestazioni modeste.

Vodafone ha eccepito che “IperFibra” è il nuovo nome commerciale dell’offerta di connessione in fibra ottica di Vodafone, che offre una velocità di navigazione a 100 Mega e – nelle città di Milano, Torino e Bologna – a 1 Giga. “IperFibra” ha progressivamente sostituito la precedente offerta denominata “Superfibra” , che offriva una velocità di connessione fino ad un massimo di 500 Mega a Milano, Bologna e Torino. Vodafone ha affermato che la limitazione territoriale relativa alla connessione a 1 Giga (disponibile solo a Milano, Bologna e Torino) sarebbe ripetuta più volte nel corso dello spot e non potrebbe pertanto essere fonte di inganno per il consumatore; l’affermazione “in tutta Italia” andrebbe letta in contrapposizione alla copertura territoriale della velocità a 1 Giga, disponibile solo a Milano, Bologna e Torino: “IperFibra” (a 100 Mega) sarebbe disponibile in tutta Italia, mentre nelle tre città indicate sarebbe possibile navigare fino a 1 Giga. L’offerta sarebbe infatti presente in 20 regioni italiane e in tutti i capoluoghi di regione, oltre che nei primi 100 comuni italiani per popolazione. Anche l’accusa di scarsa copertura nelle tre città in cui viene offerta una velocità di connessione fino a 1 Giga sarebbe infondata.

Il Giurì ha ritenuto il telecomunicato Vodafone ingannevole. La voce fuori campo afferma che “Iperfibra” a Milano, Bologna e Torino viaggia fino a 1 Gigabit e contemporaneamente anche che “in tutta Italia arriva IperFibra Vodafone”, senza precisare che in gran parte d’Italia “IperFibra” era già presente con una velocità molto inferiore sotto un nome diverso ed ora continua ad essere presente sotto il nuovo nome di “Iperfibra”, sempre con la stessa ridotta velocità, e senza avvertire il consumatore che “in tutta Italia” non significa che la linea è presente in tutti i comuni, ma solo che non è geograficamente limitata ad una parte del Paese. Fondamentale nel rischio di errore dei consumatori è apparsa al Giurì la scelta di Vodafone, di per sé legittima, di uniformare la sua offerta utilizzando un unico marchio (“Iperfibra”), senza precisare che le prestazioni possono variare da 100 a 1000 a seconda della località dell’installazione. Il Giurì ha ritenuto in contrasto con l’art. 2 del Codice anche la pagina web dedicata all’offerta: il messaggio si limita infatti a presentare ingannevolmente “IperFibra” come “L’evoluzione della Fibra”, senza avvertire che di evoluzione si può parlare solo per l’offerta presente a Milano Bologna e Torino, mentre nel resto del Paese “IperFibra” è una normale fibra ottica.

 

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità contestata è in contrasto con l’art 2 CA e ne ordina la cessazione.

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