Newsletter

Ingiunzione n. 79/18 del 24/9/2018
Nei confronti di XXX, Bottega Verde Srl
Mezzi Social network
Prodotto Linea cosmetica
Articoli violati 7

Il Presidente del Comitato di Controllo vista la comunicazione commerciale relativa alla “Linea Aloe di Bottega Verde”, diffusa attraverso il post dell’account Instagram @xxx in data 25 agosto 2018 ritiene la stessa manifestamente contraria all’art. 7 – Identificazione della comunicazione commerciale del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

Il post in questione mostra l’influencer XXX XXX nella sala da bagno, con diversi prodotti su una mensola vicino al lavandino, mentre guardando l’obiettivo tiene tra le mani un barattolino di ‘Crema viso sorbetto 24h’ della ‘Linea Aloe di Bottega Verde’. Il post recita: “Crema viso sorbetto 24h e la mia pelle risulta subito idratata… L’aloe vera è stato il mio secondo alleato per la cura della mia pelle quest’estate. Ho scelto la linea di @bottegaverde per l’alta % di aloe contenuta al suo interno…”. Sebbene il contenuto sia veicolato nella forma di un racconto privato nello stile di Instagram, il messaggio risulta di natura eminentemente promozionale del prodotto e del brand indicato, circostanza che però non viene esplicitata e non rende il messaggio pubblicitario immediatamente riconoscibile dal pubblico come tale. Il solo tag alla pagina ufficiale Instagram di Bottega Verde @bottegaverde non è, ad avviso del Comitato di Controllo, idoneo a rendere inequivocabile l’identificazione del contenuto come frutto di un accordo di natura commerciale tra lo sportivo e il brand.

È infatti principio consolidato del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, ribadito ed esplicitato anche dalle indicazioni della “Digital Chart” per quanto riguarda le forme di comunicazione commerciale digitale, che essa “debba sempre essere riconoscibile come tale” (cfr. art. 7 del Codice). Si tratta di principio posto a presidio irrinunciabile della trasparenza nelle comunicazioni pubblicitarie, che intende assicurare la distinzione non solo formale, ma sostanziale tra contenuti promozionali e contenuti di altro genere, così da assicurare che la pubblicità si presenti e possa essere facilmente riconosciuta dal pubblico, senza quindi dover richiedere alcuno sforzo interpretativo, per la propria natura di messaggio promozionale, espressione di un punto di vista di parte e di un interesse dell’impresa i cui prodotti o servizi vengono illustrati o richiamati.

IAP è membro di EASA - European Advertising Standards Alliance e di ICAS - International Council on Ad Self-Regulation EASA_50