Pronuncia | n. 74/2016 del 15/11/2016 |
Parti | Vodafone Italia S.p.A. c. Telecom Italia S.p.A. |
Mezzi | Tv, stampa |
Prodotto | Offerta telefonica ‘TIM SMART’ |
Messaggio | “FIBRA: internet ultraveloce; MOBILE: minuti e 4G; FISSO: chiamate senza limiti; TIMVISION: film, serie TV e cartoni. TUTTO A 29,90€/mese per un anno. E il primo mese è GRATIS”- “Solo con TIM SMART hai tutto a 29,90€/mese” |
Presidente | Spada |
Relatore | Cartella |
Dispositivo | «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità contestata non è conforme all’art. 2 CA e ne ordina la cessazione.»
Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole
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Vodafone Italia S.p.A. (di seguito: Vodafone) ha chiesto l’intervento del Giurì nei confronti di Telecom Italia S.p.A. (di seguito: Telecom) in relazione alla campagna pubblicitaria avente ad oggetto la promozione ‘Tim Smart’, ritenendola in contrasto con l’art. 2 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.
I messaggi, diffusi sia tramite spot sia tramite annunci stampa, affermano che con l’offerta pubblicizzata sia possibile ottenere, al costo di 29,90€ al mese per un anno “1° mese gratis”, “fibra: internet ultraveloce”, “mobile: minuti e 4G”; “fisso: chiamate senza limiti” e “Timvision: film, serie TV e cartoni”.
Ad avviso di Vodafone la campagna in oggetto sarebbe ingannevole sia perché al prezzo pubblicizzato il consumatore non otterrebbe quanto promesso, sia perché le note legali che appaiono in super risulterebbero illeggibili e rettificative del claim principale. Secondo Vodafone il servizio ‘Tim Smart’ sarebbe offerto in tre distinte opzioni, di cui solo una fornita gratuitamente per il primo anno (le altre sarebbero attivabili al costo aggiuntivo di 10€/mese); il cliente dovrà scegliere quali tra le seguenti opzioni attivare: ‘Mobile’, per avere chiamate e internet da mobile, ‘Fibra’ per “internet ultraveloce” (velocità di download 100 Mega, ove disponibile la fibra ottica), o ‘Casa’, per telefonare senza limiti da telefono fisso e senza scatto alla risposta. Ad avviso di Vodafone il consumatore: i) dovrebbe corrispondere lo scatto alla risposta di 19 centesimi, a meno di non scegliere l’opzione ‘Casa’; ii) navigherebbe fino a 20 mega (velocità di download), a meno di non scegliere l’opzione ‘Fibra’; iii) non disporrebbe di minuti di telefonate né di internet da mobile, a meno di non scegliere l’opzione ‘Mobile’. Inoltre, per fruire di Timvision e di internet da casa, occorrerebbe acquistare uno ‘Smart Modem’. Pertanto, nessuna combinazione permetterebbe di ottenere tutto quanto è promesso dalla pubblicità al prezzo di 29,90€/mese.
Telecom ha sostenuto che 1) sarebbe possibile fruire di tutti i servizi indicati nei messaggi gratuitamente per il primo mese e per i successivi 11 mesi al costo promozionale di 29,90€/mese, perfezionando l’offerta con la scelta dell’opzione ‘Mobile’; 2) l’addebito dello scatto alla risposta sarebbe esplicitato in maniera sufficientemente fruibile nelle note legali; 3) il termine “ultraveloce” esprimerebbe un’iperbole e non alluderebbe ad alcuna qualificazione prestazionale specifica. D’altro canto, considerando che il rapporto dell’AGCOM sullo stato attuale delle connessioni in Italia ha rilevato che la velocità media è inferiore a 10 Mega per oltre il 60% dei casi, il termine “ultraveloce” sarebbe coerente con la concreta situazione di mercato.
Ad avviso del Giurì, Telecom ha presentato la propria offerta come la risultante di quattro distinte componenti, combinate in un pacchetto, il cui costo complessivo è di 29,90€/mese, quando in realtà ciò che il consumatore riceve dipende esclusivamente dalla casualità della scelta tra le opzioni disponibili. Anche nella prospettazione argomentata da Telecom, il Giurì ha ritenuto che la pubblicità esaminata si configuri come ingannevole. La promessa accattivante di avere al prezzo di 29.90€/mese “Fisso, Mobile, Fibra e Timvision” realizza il c.d primo aggancio del consumatore, il quale potrà rilevare solo in un secondo momento l’effettivo contenuto dell’offerta Telecom. La pubblicità esaminata risulta ingannevole anche perché omette di indicare una componente non trascurabile di costo, quale è lo scatto alla risposta. Il Giurì non ha ritenuto possibile qualificare come iperbolica l’espressione “internet ultraveloce” in quanto la connessione a 20 Mega non può essere definita “ultraveloce”, né questo termine viene percepito dal consumatore come irrealistico o manifestamente enfatico; eventualmente sarebbe “ultraveloce” la connessione resa possibile mediante l’attivazione dell’opzione ‘Fibra’, l’unica ad offrire internet fino a 100 Mega, ma che non è compresa se il consumatore sceglie di attivare qualsiasi altra delle opzioni disponibili. Infine il Giurì ha ritenuto non fruibili le note legali che compaiono sia nel messaggio stampa, sia nei telecomunicati.
Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità contestata non è conforme all’art. 2 CA e ne ordina la cessazione.