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Pronuncia n. 70/2016 del 28/10/2016
Parti Telecom Italia S.p.A. c. Vodafone Italia S.p.A.
Mezzi Materiali punto vendita (locandine e flyer), sito internet
Prodotto Offerta telefonica ‘Vodafone Telefono Fisso
Messaggio Super offerta telefono fisso chiamate illimitate. Senza scatto alla risposta” – “Non paghi più il canone Telecom. Tutto a soli €14,90 al mese (IVA inclusa)” – Chiamate senza limiti verso tutti i fissi nazionali” – “Con Vodafone Telefono Fisso risparmi fino a €200/anno. E hai chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi
Presidente e Relatore Ubertazzi
Dispositivo «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità litigiosa viola l’art. 2 C.A., nella misura di cui in motivazione; ed in questi limiti ne ordina la cessazione.»

Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole

 

Telecom Italia S.p.A. (di seguito: Telecom) ha chiesto l’intervento del Giurì nei confronti di Vodafone Italia S.p.A. (di seguito: Vodafone), in relazione alla campagna volta a pubblicizzare il servizio “Vodafone Telefono Fisso”, ritenendola in contrasto con gli artt. 2, 14 e 15 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

La campagna contestata è declinata attraverso locandine recanti il testo “super offerta telefono fisso. Chiamate illimitate senza scatto alla risposta. Non paghi più il canone Telecom. Tutto solo a € 14,90 al mese (IVA inclusa)”; sito internet, che riporta il claim “chiamate senza limiti”; e flyer in cui la scritta “con Vodafone Telefono Fisso risparmi fino a 200 € all’anno. E hai chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi” è accostata a una bolletta tagliata da una forbice, un apparecchio di telefonia fissa, un bollino colorato con la scritta “14,90 €”.

Ad avviso di Telecom i messaggi sarebbero ingannevoli, e specificamente: i) la locandina, recante il claim “chiamate illimitate” lascerebbe credere che sia illimitata ogni tipologia di chiamata, mentre lo è soltanto quella ai telefoni fissi nazionali. Inoltre il claim “tutto a soli € 14,90” ometterebbe di specificare che il servizio avrebbe un costo maggiore per coloro che non sono già clienti Vodafone e se attivato presso un punto vendita, anziché online. Inoltre la locandina non menzionerebbe né il contributo di attivazione né il vincolo di durata minima né il “versamento in un’unica soluzione delle rate del contributo di attivazione non ancora corrisposte”. Ometterebbe poi di segnalare che il servizio sarebbe “erogato soltanto su rete mobile” e non anche su telefonia fissa. Infine, riferendosi al canone di abbonamento Telecom, farebbe leva sulla sua percezione negativa, denigrando Telecom. (ii) Il messaggio diffuso tramite il sito internet non preciserebbe con sufficiente evidenza che il servizio offerto sarebbe erogato soltanto tramite rete mobile, oltre a menzionare le limitazioni del servizio soltanto in una sottopagina con caratteri ridotti. (iii) Il flyer comparerebbe due servizi differenti quali sono quelli di telefonia fissa di Telecom e di telefonia mobile di Vodafone; e inoltre l’immagine del taglio della bolletta farebbe leva sulla percezione negativa del c.d. canone Telecom.

Vodafone ha eccepito: i) il difetto di legittimazione passiva rispetto alle locandine, in quanto iniziative personali di rivenditori in franchising, che Vodafone avrebbe diffidato dall’esposizione; in ogni caso il contenuto delle locandine non realizzerebbe gli illeciti autodisciplinari ipotizzati da Telecom, in quanto tutte le informazioni e limitazioni del servizio sarebbero disponibili sulle relative brochure e sulla pagina del sito dedicata; ii) che quella che Telecom identifica come “sottopagina” del sito sarebbe invece una pagina a cui l’utente può accedere tramite link dalla homepage dell’offerta e le limitazioni del servizio sarebbero adeguatamente indicate, nonostante del tutto marginali; iii) nei flyer l’uso della parola “canone”, contestata da Telecom, corrisponderebbe ad una delle voci di costo al consumo dell’istante e non avrebbe carattere spregiativo; la dimensione dei caratteri in nota sarebbe, secondo Vodafone, adeguata. Inoltre, il vanto di risparmio “fino a €200/anno” sarebbe veritiero, in quanto frutto della comparazione con il servizio voce di Telecom, relativo alla telefonia fissa. Infine l’espressione “chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi” sarebbe implicitamente riferita ai numeri fissi nazionali.

Il Giurì ha anzitutto ritenuto che Vodafone debba rispondere in via autodisciplinare anche per le locandine diffuse dai suoi punti vendita. Il Giurì ha ritenuto i messaggi contestati ingannevoli, in quanto le precisazioni risultano assolutamente illeggibili. Risulta altresì ingannevole la mancata precisazione che il servizio Vodafone riguarda solo i telefoni fissi “nazionali”, essendo oggi frequente che le persone, che circolano intensamente da uno stato all’altro, telefonino altrettanto spesso dall’Italia all’estero. Quanto all’utilizzo della parola “canone” e dall’immagine della forbice, il Giurì non ha ravvisato alcun elemento di discredito, essendo la prima puramente descrittiva e la seconda funzionale a rappresentare il concetto di “risparmio”.

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità litigiosa viola l’art. 2 C.A., nella misura di cui in motivazione; ed in questi limiti ne ordina la cessazione.

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