Il Comitato di Controllo, nelle comunicazioni commerciali relative al dentifricio Emoform Glic, ha rilevato l’improprietà dell’impostazione comunicazionale volta ad attribuire ai prodotti pubblicizzati caratteristiche ed effetti che trascendono la loro natura.
Ingiunzione | n. 6/20 del 3/02/20 |
Nei confronti di | Polifarma Benessere S.r.l. |
Mezzi | Internet Sito Aziendale; Social Network |
Prodotto | Dentifricio Emoform Glic |
Messaggio | “Emoform Glic, dentifricio e collutorio ad azione antiossidante” |
Articoli violati | 2 – Comunicazione commerciale ingannevole; 23 -Prodotti cosmetici e per l’igiene personale |
Il Presidente del Comitato di Controllo viste le comunicazioni commerciali relative ai prodotti “Emoform Glic” – telecomunicato diffuso sul canale YouTube dell’azienda nel mese di gennaio 2020 e pagine del sito internet www.emoform.it/gengive-diabete/ ritiene le stesse contrarie agli artt. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole – e 23 – Prodotti cosmetici e per l’igiene personale – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. Nello spot una mezza pera in primo piano si annerisce, mentre lo speaker afferma: “Sai che ciò che vedi succede anche alla tua bocca? È lo stress ossidativo, uno squilibrio frequente nella parodontite e nel diabete. Emoform Glic, dentifricio e collutorio ad azione antiossidante. Consigliato dall’Associazione Italiana Diabetici”. Alla luce della documentazione prodotta dall’inserzionista a supporto delle promesse pubblicitarie, il Comitato di Controllo ha infatti rilevato l’improprietà dell’impostazione comunicazionale, volta ad attribuire ai prodotti pubblicizzati caratteristiche ed effetti che trascendono la loro natura. È principio costante della giurisprudenza autodisciplinare che i messaggi pubblicitari relativi ai prodotti di natura cosmetica “…non devono indurre il consumatore a confondere i prodotti cosmetici….con i medicinali, con i presidi medico-chirurgici e coi trattamenti curativi” (cfr. ad esempio ex multis pron. 378/98)”. È, pertanto, indubbio che nella pubblicità contestata il riferimento a condizioni patologiche quali la parodontite e il diabete, nonché il ricorso al consiglio di un’associazione autorevole che in qualche modo attesta l’efficacia dei prodotti in questione, integrino la violazione delle norme del Codice indicate, in quanto portano il pubblico ad attribuire un plus ai prodotti pubblicizzati idoneo a trasferirli suggestivamente nell’immaginazione del consumatore dal campo dei prodotti cosmetici a quello dei trattamenti curativi o dei medicinali. Anche i contenuti della sezione del sito internet “Gengive e diabete” appaiono impostati sull’attribuzione ai prodotti pubblicizzati di prevenzione e trattamento di patologie (a titolo esemplificativo, “…E’ stato evidenziato, infatti, come diabete e parodontite siano strettamente legate fra loro”, “…Il diabete aumenta il rischio della parodontite, tanto da esserne definita la sesta complicazione, e viceversa la parodontite agisce negativamente sul diabete influenzandone sia il controllo che la progressione. Chi soffre di diabete ha un rischio superiore di ammalarsi di parodontite che risulta avere un’evoluzione più rapida e grave e rispondere di meno alla terapia, soprattutto se i livelli glicemici non sono ben controllati”, “…Intervenire sullo stress ossidativo può significare prevenire future gravi complicazioni”, “…aiuta a combattere lo stress ossidativo, presente nelle patologie del cavo orale e/o sistemiche, garantendo una protezione naturale ed un’efficace azione antiossidante…”). Inoltre anche i ripetuti riferimenti alle alterazioni causate dallo stress ossidativo contribuiscono ad attribuire ai prodotti in questione proprietà diverse dai prodotti cosmetici, in quanto inducono a pensare che gli stessi prodotti possano adeguatamente controllare lo stress ossidativo, che è una è delle principali cause delle patologie paradontali con conseguente compromissione delle funzioni vitali.
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