Per il Comitato di Controllo numerose affermazioni del messaggio stampa relativo all’integratore alimentare AnnurKap sono tali da indurre il pubblico dei destinatari in errore sulle caratteristiche e gli effetti del trattamento pubblicizzato e trascendono quelli riconoscibili a un integratore alimentare.
Ingiunzione | n. 69/19 del 5/12/2019 |
Nei confronti di | DI-VA S.r.l.; RCS Mediagroup S.p.A. |
Mezzi | Stampa |
Prodotto | Integratore alimentare AnnurKap |
Messaggio | “Test clinici confermano l’efficacia di AnnurtriComplex nel trattamento della caduta dei capelli” |
Articoli violati | 2 – Comunicazione commerciale ingannevole; 23bis – Integratori alimentari e prodotti dietetici |
Il Presidente del Comitato di Controllo visto il messaggio pubblicitario “Test clinici confermano l’efficacia di AnnurtriComplex nel trattamento della caduta dei capelli” relativo al prodotto ‘AnnurKap’, rilevato sulla Gazzetta dello Sport in data 27/11/2019 ritiene lo stesso manifestamente contrario agli artt. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole e 23bis – Integratori alimentari e prodotti dietetici – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. Numerose affermazioni del messaggio sono tali infatti da indurre il pubblico dei destinatari in errore sulle caratteristiche e gli effetti del trattamento pubblicizzato e trascendono quelli riconoscibili a un integratore alimentare. L’intero impianto comunicazionale ruota attorno alla sperimentazione svolta dal Dipartimento di Farmacia dell’Università Federico II di Napoli, attribuendo in generale al prodotto pubblicizzato – quando invece è stato sperimentato unicamente il principio attivo – effetti “sorprendenti”, scientificamente dimostrati, e promettendo un’azione di stimolazione della “naturale crescita, trofismo e rinfoltimento dei capelli”, ovvero di miglioramento di una condizione di partenza. Tutto ciò non trova giustificazione, accreditando di un’eccessiva scientificità il prodotto e vantando effetti che non possono essere legittimamente attribuiti ad un integratore alimentare, che può unicamente svolgere un ruolo coadiuvante. Anche le immagini “prima” e “dopo” contribuiscono a sostenere una simile lettura e sono inammissibili in quanto rappresentano situazioni patologiche di caduta dei capelli che non possono trovare soluzione con il trattamento pubblicizzato. Inoltre, tali immagini non risultano corrette neanche da punto di vista per così dire tecnico, perché non tengono conto della inevitabile variabilità della risposta individuale al trattamento, né tanto meno da un punto di vista prettamente comunicazionale, in quanto eccessivamente enfatiche e illusorie. I costituenti dell’integratore pubblicizzato consentono unicamente di vantare un ruolo di contribuzione al “mantenimento di uno stato fisiologico dei capelli”, che non può certamente tradursi nelle promesse che suggestivamente il messaggio attribuisce all’utilizzo del prodotto. Tutto ciò considerato, occorre peraltro sottolineare che l’ingannevolezza di un messaggio pubblicitario deve essere valutata non solo per il contenuto dello stesso, ma anche in considerazione del pubblico cui è destinato, costituito da persone particolarmente sensibili e per questo motivo portate ad una decodifica più allettante ed illusoria delle promesse del facile ottenimento di risultati particolarmente ambiti (quali quelli in campo estetico/salutistico) con la conseguente amplificazione dei profili di ingannevolezza.
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