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Pronuncia n. 66/2016 del 2/12/2016
Parti Comitato di Controllo c. Across S.r.l.
Mezzi Internet
Prodotto Pagine web di trading online
Messaggio 6.000€ al mese roba da grandi imprenditori? No, tutti possono farcela!” – “Dal conto in rosso a 15.000€ al mese: l’incredibile storia di Mauro” – “Il lavoro che vorresti sicuramente”
Presidente Gambaro
Relatore Finocchiaro
Dispositivo «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che le comunicazioni commerciali contestate sono in contrasto con gli artt. 7 e 27 CA e ne ordina la cessazione.»

Art. 7 – Identificazione della comunicazione commerciale

Art. 27 – Operazioni finanziarie e immobiliari

Il Comitato di Controllo ha chiesto l’intervento del Giurì in relazione ad alcune comunicazioni commerciali diffuse da Across su Internet, ritenendole in contrasto con gli artt. 2, 7 e 27 del Codice di Autodisciplina.

I messaggi contestati riguardano link pubblicitari relativi ad attività di trading online (“6.000 € al mese roba da grandi imprenditori? No, tutti possono farcela!”, “Dal conto in rosso a 15.000€ al mese: l’incredibile storia di Mauro” e “Il lavoro che vorresti sicuramente”) che, una volta cliccati, indirizzano l’utente a quelli che paiono degli articoli giornalistici, recanti ognuno la storia di un soggetto che ha felicemente intrapreso attività di trading online evidenziandone i vantaggi e trasmettendo il messaggio che sia possibile raggiungere apparentemente facili guadagni con estrema facilità di mezzi (“è stato facile approcciarsi a questo mondo”, “serve solo un pc e una connessione Internet”, “davvero un peccato perdere un treno del genere, ricco di denaro e di possibilità”, “Dal conto in rosso a 15.000€ al mese: l’incredibile storia di Mauro”).

Per il Comitato di Controllo, le comunicazioni commerciali in oggetto sarebbero scorrette e ingannevoli, in quanto da un lato non renderebbero immediatamente riconoscibile la propria natura promozionale sotto una finta veste informativa; dall’altro, trasmetterebbero un messaggio ingannevole, idoneo a illudere gli utenti circa la possibilità di guadagnare in breve tempo e con semplicità grandi somme di denaro e non ragguagliandoli circa i rischi connessi a simili operazioni finanziarie. Inoltre, ad avviso del Comitato, l’assenza di un riferimento al rischio insito nell’attività di investimento sollecitata indurrebbe gli utenti ad abbassare la propria soglia critica, compiendo scelte non del tutto consapevoli e responsabili.

Across ha dichiarato di essere estranea al contenuto dei link pubblicitari contestati, in quanto la collocazione del comunicato e l’indicazione della sua natura pubblicitaria sono scelte attribuibili alla società terza di cui Across si avvale per la distribuzione e la diffusione dei propri contenuti pubblicitari. Nel merito, Across ha eccepito che nelle pagine a cui l’utente viene rinviato dai link sarebbero presenti alcune diciture volte a evidenziare il carattere promozionale dell’inserzione in testa e in calce al messaggio, nonché due link ipertestuali che rinvierebbero, rispettivamente, ad un disclaimer contenente l’invito ad adottare cautele nelle attività di trading e all’informativa privacy da cui si evincerebbe il carattere commerciale dell’attività svolta da Across.

Il Giurì ha ritenuto che le comunicazioni commerciali in questione siano in contrasto con gli artt. 7 e 27 del Codice. Il Giurì ha rilevato, infatti, che i link in oggetto sono idonei a fuorviare il pubblico considerata l’inadeguatezza dell’indicazione sulla loro natura pubblicitaria. Celandosi sotto le sembianze di contenuti informativi, tali link non palesano in maniera sufficientemente adeguata il proprio carattere promozionale, inducendo il pubblico a ritenere di trovarsi dinanzi ad articoli di stampo giornalistico, anziché a messaggi pubblicitari. Non meritevole di accoglimento, infine, è la difesa dell’opponente circa la sua pretesa estraneità ai link pubblicitari, la cui diffusione è attribuita ad una società terza. Il Giurì ritiene che Across non possa essere considerata esente da responsabilità per il fatto di aver affidato ad una società terza la promozione dei propri messaggi pubblicitari, considerato altresì che è emersa la consapevolezza in capo ad Across delle modalità con cui i messaggi stessi venivano sponsorizzati.

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che le comunicazioni commerciali contestate sono in contrasto con gli artt. 7 e 27 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e ne ordina la cessazione.

IAP è membro di EASA - European Advertising Standards Alliance e di ICAS - International Council on Ad Self-Regulation EASA_50