Pronuncia | n. 56/2016 del 27/9/2016 |
Parti | Comitato di Controllo nei confronti di Studio Medico Dott. A. Turetta |
Mezzi | Stampa |
Prodotto | Test per intolleranze alimentari |
Messaggio | “Intolleranze alimentari” |
Presidente | Gambaro |
Relatore | Termine |
Dispositivo | «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la comunicazione commerciale esaminata è in contrasto con l’art. 2 CA e ne ordina la cessazione.»
Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole |
Il Comitato di Controllo ha chiesto l’intervento del Giurì nei confronti dello Studio Medico dr. Antonio Turetta in relazione al messaggio “Intolleranze alimentari” apparso su Metro in data 13 giugno 2016, relativo ad un test per le intolleranze alimentari, ritenendolo in contrasto con l’art. 42 del Codice, in quanto reiterazione di un messaggio già dichiarato in contrasto con il Codice.
Il messaggio precedente, oggetto di un’ingiunzione di desistenza, elencava un’ampia tipologia di possibili “sintomi” che “singolarmente o combinati fra loro, possono essere causati da un’intolleranza alimentare”, la quale si sosteneva essere “facilmente individuabile dal Vega Test”. Nel messaggio successivo, sottoposto ora al Giurì, si fa riferimento ad un “Test bioelettrico” (anziché “Vega test”), viene inserita la frase “una volta escluse patologie specifiche” e precisato che il test pubblicizzato è “comprensivo di vista medica”.
Per il Comitato di Controllo, il secondo messaggio risulta, come il precedente, fuorviante e pericoloso, in quanto, elencando condizioni molto comuni in cui tutti possono trovarsi, potrebbe portare a sottovalutare disturbi più gravi.
Ad avviso dell’inserzionista la nuova formulazione renderebbe il messaggio diverso dal precedente e in perfetta linea con le osservazioni del Comitato di Controllo. Da un lato, proprio per escludere la presenza di patologie correlate ai sintomi riferiti, assicurerebbe che il paziente venga sottoposto al “test” dopo la visita medica; dall’altro l’eliminazione della parola “Vega test” farebbe venir meno qualsiasi vanto di effetti miracolistici. L’inserzionista ritiene inoltre che l’affermazione “possono essere causati da un’intolleranza alimentare” indichi solo una possibilità, escludendo una connessione automatica tra sintomi e intolleranza.
Il Giurì ha anzitutto osservato che il secondo messaggio presenta elementi che, nel tentativo di eliminare i rilievi posti alla base dell’ingiunzione del Comitato, modificano anche sostanzialmente la precedente comunicazione; pertanto non può considerarsi applicabile il disposto dell’art. 42 del Codice. Il nuovo messaggio, pur modificato per non coincidere con quello precedente, presenta tuttavia rischi per il consumatore; il messaggio amplifica, con la promessa di “facilità” diagnostica, una promessa prestazionale che non appare supportata da alcuna prova scientificamente valida, come invece dispone l’art. 6 del Codice. Secondo il Giurì nemmeno la previsione di una generica diagnosi medica appare idonea a sopperire a tale lacuna; il messaggio nel suo complesso si risolve in un “effetto aggancio” dei consumatori ai quali viene prospettata una soluzione per un arco molto ampio di problemi personali, senza fornire la minima prova di una qualche speranza di efficacia obiettiva. Infine, ha concluso il Giurì, non risulta evitato il pericolo di una deriva verso l’autodiagnosi del consumatore che è sicuramente fuorviante e potenzialmente nociva.
Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la comunicazione commerciale esaminata è in contrasto con l’art. 2 CA e ne ordina la cessazione.