Per il Comitato di Controllo il post Instagram relativo ai prodotti Miamo Skin Care, veicola, sotto la veste di un consiglio disinteressato, un contenuto eminentemente promozionale del prodotto e del brand indicato, che non risulta però sufficientemente esplicito e dunque immediatamente riconoscibile come tale dal pubblico.
Ingiunzione | n. 55/19 del 27/9/2019 |
Nei confronti di | Medspa Srl. |
Mezzi | Social Network |
Oggetto | Post su Instagram per prodotti Miamo Skin Care |
Articoli violati | 7 – Identificazione della comunicazione commerciale |
Il Presidente del Comitato di Controllo vista la comunicazione commerciale relativa a “Miamo Skin Care”, diffusa attraverso un post sull’account Instagram @XXXX in data 19/07/2019 ritiene la stessa manifestamente contraria all’art. 7 – Identificazione della comunicazione commerciale – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. Si tratta di una comunicazione che veicola, sotto la veste di un consiglio disinteressato, un contenuto eminentemente promozionale del prodotto e del brand indicato, che non risulta però sufficientemente esplicito e dunque immediatamente riconoscibile come tale dal pubblico. Il rimando alla pagina @miamoskincare e gli l’hashtag #10dayschallenge, #miamoskincare e #iomiamoetu non possono essere considerati, ad avviso del Comitato di Controllo, elementi idonei a rendere inequivocabile l’identificazione di tale contenuto come frutto di un accordo di natura commerciale con l’inserzionista. Il Regolamento “Digital Chart”, cui espressamente rinvia l’art. 7 del Codice, indica infatti gli accorgimenti da adottare nelle forme di endorsement online affinché risulti soddisfatto il requisito della riconoscibilità dei contenuti promozionali come tali. Il principio della trasparenza nelle comunicazioni pubblicitarie intende assicurare la distinzione non solo formale, ma sostanziale tra contenuti promozionali e contenuti di altro genere, così da assicurare che la pubblicità si presenti e possa essere facilmente riconosciuta dal pubblico, senza quindi dover richiedere alcuno sforzo interpretativo, per la propria natura di messaggio promozionale, espressione di un punto di vista di parte e di un interesse dell’impresa i cui prodotti o servizi vengono illustrati o richiamati.
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