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Ingiunzione n. 54/18 del 7/6/2018
Nei confronti di Philipp Plein International Ag
Mezzi Affissione
Prodotto Abbigliamento
Articoli violati 1,9,11

Il Presidente del Comitato di Controllo visto il messaggio pubblicitario “I deserve”, relativo al marchio di moda Philipp Plein rilevato su affissioni nell’aeroporto di Milano Malpensa nel mese di giugno 2018 e sulla home page del sito www.plein.com nel mese di giugno 2018 ritiene lo stesso manifestamente contrario agli artt. 9 – Violenza, volgarità, indecenza -, 11 – Bambini e adolescenti – e 1 – lealtà della comunicazione commerciale – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. Il messaggio mostra un gruppo di donne in quella che sembra una surreale scena del crimine: una è stesa a terra in una pozza di sangue, con un rivolo che le scorre dalle labbra; sulla destra del cartellone si intravede a terra una gamba con indosso un paio di jeans, come di un altro corpo esanime. Un’altra donna è in piedi di spalle, a busto nudo, mentre un’altra le tira giù i pantaloni a scoprire il sedere con in mano quello che appare essere un frustino, l’ultima protagonista è a cavalcioni sul divano e con uno sguardo di sfida agita in mano una bomboletta da cui esce una fiammata. Ad avviso del Comitato di Controllo, una simile comunicazione, per i contenuti che evoca, si pone in aperto contrasto con il dettato dell’art. 9 del Codice, per il quale «la pubblicità non deve contenere affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale..». Inoltre, la diffusione del messaggio anche tramite affissioni di grandi dimensioni, esposte ad un pubblico indifferenziato, amplifica la violazione del Codice. Il veicolo in questione si presenta infatti come uno dei più invasivi in quanto la visione del messaggio viene imposta indistintamente a chiunque, non rispondendo ad una precisa scelta dei fruitori. In tal senso la comunicazione non risponde a quella cura particolare richiesta agli operatori nella predisposizione dei messaggi che possono essere recepiti da bambini ed adolescenti, come previsto dall’art. 11 del Codice. Null’altro sembra giustificare la scelta creativa se non l’intento di raggiungere il maggior impatto possibile presso i destinatari della comunicazione; configurando altresì il contrasto del messaggio con l’art. 1 del Codice, essendo lo stesso idoneo a provocare discredito sulla comunicazione pubblicitaria nel suo complesso considerata.

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