Ingiunzione | n. 52/18 del 1/6/2018 |
Nei confronti di | Pasquali Srl |
Mezzi | Stampa |
Prodotto | Cosmetico |
Articoli violati | 2,23 |
Il Presidente del Comitato di Controllo visti il messaggio pubblicitario “Dermovitamina Calmilene. Intorno alla pelle che ha più bisogno di attenzioni”, rilevato su Diva e Donna n. 9 – data copertina 6 marzo 2018, e le comunicazioni commerciali nel sito internet dermovitamina.it e sull’account Facebook @Dermovitamina nel mese di maggio 2018 ritiene gli stessi manifestamente contrari agli artt. 2 – Pubblicità Ingannevole – e 23 – Prodotti cosmetici e per l’igiene personale – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. Il messaggio stampa nel promuovere diversi prodotti a marchio “Dermovitamina Calmilene” accanto ai dispositivi medici per dermatiti e prurito riporta le referenze di due cosmetici per l’idratazione e la detersione. Il messaggio relativo ai cosmetici “Dermovitamina Calmilene pelle secca e sensibile”, in crema e olio secco spray, riporta un’indicazione in caso di “…irritazioni, atopia, dermatiti, psoriasi”, che non è ammissibile per un prodotto cosmetico, trattandosi di vere e proprie situazioni patologiche. Infatti l’efficacia di un cosmetico non può andare al di là della pulizia e del mantenimento in buono stato dei denti e delle mucose della bocca, escludendo a priori una qualunque azione di riparazione sulle lesioni di qualsiasi origine. Quanto sinteticamente riportato nel messaggio stampa trova poi maggiore spazio nelle pagine del sito internet, richiamato espressamente nella pagina stampa, in cui sempre per il prodotto in questione ci si riferisce ad un intervento sulla pelle “xerosica, irritata e con dermatiti” (atopica, seborroica e psoriasi), ovvero di stati patologici della cute. Visitando le pagine del sito internet si rilevano peraltro diverse affermazioni improprie, che di nuovo attribuiscono ai numerosi prodotti cosmetici pubblicizzati azioni ed effetti che non gli sono propri. A mero titolo di esempio si segnala: “Dermovitamina irritazioni cutanee” in cui si riferisce di un’azione atta a “trattare in modo efficace numerose forme di irritazione cutanea”, che in nessun caso può essere attribuita ad un prodotto cosmetico, posto che la pelle irritata non è ovviamente una pelle in buono stato su cui può agire un cosmetico. Il balsamo riparatore “Dermovitamina ragadi piede”, che viene presentato per “trattare e prevenire screpolature, fissurazioni e ragadi dei piedi” alla stregua di un prodotto farmacologico. Il prodotto “Dermovitamina Micoblock doccia shampoo” che addirittura viene indicato per prevenire la micosi e per pelli a rischio di infezione fungina, contenuti non ammissibili per i prodotti cosmetici dal momento che la prevenzione di stati patologici non è contemplata tra le funzioni di un prodotto cosmetico, che a norma dell’art. 23 del Codice non possono vantare funzioni diverse da quella, esclusiva o prevalente, di pulire, profumare, o mantenere in buono stato o prevenire particolari situazioni patologiche ma pur sempre nell’ambito di un’azione di natura cosmetica. La pagina stampa richiama altresì il logo del social network Facebook dove si trova una pagina “Dermovitamina” in cui diversi prodotti, come ad esempio “Micoblock soluzione ungueale”, non sono correttamente indicati come dispositivi medici. Tutto ciò considerato, occorre peraltro sottolineare che l’ingannevolezza dei messaggi pubblicitari deve essere valutata non solo per il contenuto degli stessi, ma anche in considerazione del pubblico cui sono destinati, costituito da persone particolarmente sensibili e per questo motivo portate ad una decodifica più allettante ed illusoria delle promesse del facile ottenimento di risultati particolarmente ambiti (quali quelli in campo salutistico) con la conseguente amplificazione dei profili di ingannevolezza. |