Ingiunzione | n. 50/18 del 31/5/2018 |
Nei confronti di | CNST Crew srl; Unilever Italy Holdings S.r.l. |
Mezzi | Internet – social network |
Prodotto | Prodotto per capelli |
Articoli violati | 7 |
Il Presidente del Comitato di Controllo viste le comunicazioni commerciali relative a “Sunsilk”, diffuse attraverso alcuni post dell’account Instagram @xxx di XXX in data 17 e 24 maggio 2018 ritiene le stesse manifestamente contrarie all’art. 7 – Identificazione della comunicazione commerciale – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. I messaggi in questione riprendono la blogger che mostra i capelli sotto il cartello “Sunsilk scintille di luce”, oppure in compagnia della cantante XXX. Si tratta di comunicazioni che veicolano un contenuto eminentemente promozionale del prodotto e del brand indicato, che non risulta però sufficientemente esplicito e dunque immediatamente riconoscibile dal pubblico, come invece altri post dell’account Instagram in questione. Il rimando alla pagina @sunsilkitalia e gli hashtag utilizzati #sunsilk e #oggibrilloio non sono, ad avviso del Comitato di Controllo, idonei a rendere inequivocabile l’identificazione di quel contenuto come frutto di un accordo di natura commerciale tra la blogger e il brand. Soprattutto è necessario che ogni singolo messaggio sia per se stesso completo nel dichiarare la propria natura commerciale in quanto suscettibile di essere fruito e richiamato anche attraverso link, condivisioni in modo del tutto autonomo rispetto agli altri contenuti presenti sull’account. È infatti principio consolidato del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, ribadito ed esplicitato anche dalle indicazioni della “Digital Chart” per quanto riguarda le forme di comunicazione commerciale digitale, che essa “debba sempre essere riconoscibile come tale” (cfr. art. 7 del Codice). Si tratta di principio posto a presidio irrinunciabile della trasparenza nelle comunicazioni pubblicitarie, che intende assicurare la distinzione non solo formale, ma sostanziale tra contenuti promozionali e contenuti di altro genere, così da assicurare che la pubblicità si presenti e possa essere facilmente riconosciuta dal pubblico, senza quindi dover richiedere alcuno sforzo interpretativo, per la propria natura di messaggio promozionale, espressione di un punto di vista di parte e di un interesse dell’impresa i cui prodotti o servizi vengono illustrati o richiamati. |