Per il Comitato di Controllo le storie Instagram relative al liquore Brancamenta veicolano, sotto la veste di un consiglio disinteressato, un contenuto eminentemente promozionale del prodotto e del brand indicato, che non risulta però sufficientemente esplicito e dunque immediatamente riconoscibile come tale dal pubblico.
Ingiunzione | n. 48/19 del 30/8/2019 |
Nei confronti di | Fratelli Branca Distillerie srl |
Mezzi | Social Network |
Oggetto | Storie Instagram per liquore Brancamenta |
Articoli violati | 7 – Identificazione della comunicazione commerciale |
Il Presidente del Comitato di Controllo vista la comunicazione commerciale relativa a “Brancamenta”, diffusa sull’account Instagram @XXXX in data 29 agosto 2019 ritiene la stessa manifestamente contraria all’art. 7 – Identificazione della comunicazione commerciale – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. Il messaggio consiste in un post pubblicato sull’account Instagram @XXXX, composto da due foto nelle quali l’influencer mostra in primo piano una bottiglia di “Brancamenta”, raccontando delle sue vacanze e precisando: “…un’estate calda, molto calda. Ma grazie a @brancamenta_it ho potuto rinfrescare la mente ed il palato…”. Nonostante il contenuto sia condiviso nella forma di un racconto privato dell’influencer in questione, il messaggio veicola un contenuto eminentemente pubblicitario, che non risulta tuttavia immediatamente riconoscibile dal pubblico come tale. Non è infatti possibile rilevare l’utilizzo di qualsivoglia accorgimento che possa essere ritenuto idoneo a consentire l’identificazione di quel contenuto come frutto di un accordo commerciale tra l’influencer e il brand. Il solo tag alla pagina Instagram ufficiale del brand non può infatti essere considerato elemento idoneo a far comprendere agli utenti la natura della comunicazione. È principio consolidato del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, ribadito anche dal Regolamento “Digital Chart” per quanto riguarda le forme di comunicazione commerciale digitale, che essa “debba sempre essere riconoscibile come tale” (cfr. art. 7 del Codice e Regolamento cui l’art. rinvia). Si tratta di principio posto a presidio irrinunciabile della trasparenza nelle comunicazioni pubblicitarie, che intende assicurare la distinzione non solo formale, ma sostanziale tra contenuti promozionali e contenuti di altro genere, così da assicurare che la pubblicità si presenti e possa essere facilmente riconosciuta dal pubblico per la propria natura di messaggio promozionale, espressione di un punto di vista di parte e di un interesse dell’impresa i cui prodotti o servizi vengono illustrati o richiamati.
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