Per il Comitato di Controllo le storie Instagram relative ad un deodorante Nivea veicolano, sotto la veste di un consiglio disinteressato, un contenuto eminentemente promozionale del prodotto e del brand indicato, che non risulta però sufficientemente esplicito e dunque immediatamente riconoscibile come tale dal pubblico.
Ingiunzione | n. 46/19 del 02/8/2019 |
Nei confronti di | Beiersdorf Spa |
Mezzi | Social Network |
Oggetto | Storie Instagram per deodorante Nivea |
Articoli violati | 7 – Identificazione della comunicazione commerciale |
Il Presidente del Comitato di Controllo viste le stories relative a “Nivea Deo Beauty Elixir Delicato”, diffuse attraverso l’account Instagram @official_cat l’1/8/19 ritiene le stesse manifestamente contrarie all’art. 7 – Identificazione della comunicazione commerciale – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. I video in questione riprendono l’influencer Catherine Poulain in primo piano mentre descrive il prodotto ‘Nivea Deo Beauty Elixir Delicato’: “è super, super, super delicato”, “Contiene lo 0% di alcol quindi è perfetto anche dopo la rasatura”, “Io ve lo consiglio assolutamente sia in formato spray che roll-on”. Si tratta di comunicazioni che, sotto la veste di consigli apparentemente disinteressati, non rendono sufficientemente esplicito, e dunque immediatamente riconoscibile, il loro contenuto eminentemente promozionale. Il rimando alla pagina @niveaitalia e gli hashtag utilizzati #niveadeobeautyelixir e #NIVEA non possono infatti essere considerati elementi idonei a rendere inequivocabile l’identificazione che simili contenuti sono frutto di un accordo di natura commerciale con l’inserzionista. Il Regolamento Digital Chart, espressamente richiamato nel Codice, indica infatti gli accorgimenti da adottare nelle forme di endorsement online, affinché risulti soddisfatto il requisito della riconoscibilità dei contenuti promozionali sancito dall’art. 7 del Codice. Com’è noto il principio della trasparenza nelle comunicazioni pubblicitarie intende assicurare la distinzione non solo formale, ma sostanziale tra contenuti promozionali e contenuti di altro genere, così da assicurare che la pubblicità si presenti e possa essere facilmente riconosciuta dal pubblico, senza dover richiedere alcuno sforzo interpretativo, come espressione di un punto di vista di parte e di un interesse dell’impresa i cui prodotti o servizi vengono illustrati o richiamati.
Consulta tutte le decisioni iscrivendoti all’Archivio IAP
Torna all’elenco delle decisioni