Per il Comitato di Controllo le stories Instagram relative a prodotti beauty Nivea veicolano, sotto la veste di un consiglio disinteressato, un contenuto eminentemente promozionale del prodotto e del brand indicato, che non risulta però sufficientemente esplicito e dunque immediatamente riconoscibile come tale dal pubblico.
Ingiunzione | n. 45/19 del 25/7/2019 |
Nei confronti di | Beiersdorf Spa |
Mezzi | Social Network |
Oggetto | Storie Instagram per prodotti beauty Nivea |
Articoli violati | 7 – Identificazione della comunicazione commerciale |
Il Presidente del Comitato di Controllo viste le comunicazioni commerciali relative a “Nivea Italia”, diffuse attraverso alcune stories degli account Instagram @xxxx, @xxxx e @xxxx in data 23 e 24 luglio 2019 ritiene le stesse manifestamente contrarie all’art. 7 – Identificazione della comunicazione commerciale – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. I contenuti in questione mostrano le influencer che usano i prodotti a marchio Nivea in risposta a una “sfida”, denominata “100% beauty routine challenge”, che prevede di effettuare la “beauty routine” in 100 secondi e passare la sfida a un’altra influencer, secondo il meccanismo delle “challenges” diffuse sui social network. Si tratta di comunicazioni che veicolano un contenuto eminentemente promozionale dei prodotti e del brand indicato, il quale non risulta però sufficientemente esplicito e dunque immediatamente riconoscibile come tale dal pubblico. Il solo rimando alla pagina dell’azienda @niveaitalia e gli l’hashtag #NIVEA, #NIVEADeoBeautyElixir e #100beautyroutinechallenge non possono essere considerati, ad avviso del Comitato di Controllo, elementi idonei a rendere inequivocabile l’identificazione di tale contenuto come frutto di un accordo di natura commerciale con l’inserzionista. Il Regolamento “Digital Chart”, espressamente richiamato nel Codice, indica infatti gli accorgimenti da adottare nelle forme di endorsement affinché risulti soddisfatto il requisito della riconoscibilità dei contenuti promozionali come tali. Il principio della trasparenza nelle comunicazioni pubblicitarie intende assicurare la distinzione non solo formale, ma sostanziale tra contenuti promozionali e contenuti di altro genere, così da assicurare che la pubblicità si presenti e possa essere facilmente riconosciuta dal pubblico, senza quindi dover richiedere alcuno sforzo interpretativo, per la propria natura di messaggio promozionale, espressione di un punto di vista di parte e di un interesse dell’impresa i cui prodotti o servizi vengono illustrati o richiamati.
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