Pronuncia | n. 42-43/2016 del 8/6/2016 |
Parti | Telecom Italia S.p.A. c. Vodafone Italia S.p.A. Wind Telecomunicazioni S.p.A. c. Vodafone Italia S.p.A. |
Mezzi | TV |
Prodotto | Offerta telefonica “Vodafone Red” |
Messaggio | “Nasce Vodafone Red ed elimina il roaming in Europa e negli Stati Uniti con chiamate e giga inclusi anche all’estero” |
Presidente | Ferrari |
Relatore | Di Cataldo |
Dispositivo | «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità contestata è in contrasto con l’art. 2 CA limitatamente alla scarsa leggibilità dei super ed alla indicazione “8 GB 4G” contenuta nel secondo super, in questi limiti ne ordina la cessazione.»
Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole |
Telecom S.p.A. (di seguito: Telecom) e Wind Telecomunicazioni S.p.A. (di seguito: Wind) hanno chiesto l’intervento del Giurì nei confronti di Vodafone Italia S.p.A. (di seguito: Vodafone), in relazione allo spot relativo all’offerta “Vodafone Red”, ritenendolo in contrasto con l’art. 2 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.
Nello spot l’attore Bruce Willis si trova nella città di Barcellona ed è alla ricerca del wi-fi per il suo smartphone. Non avendo successo si siede su una panchina, mentre la voce fuori campo afferma: “Nasce Vodafone Red ed elimina il roaming in Europa e negli Stati Uniti con chiamate e giga inclusi anche all’estero”. Una nota che compare sullo schermo recita: “È previsto un massimo di 100 minuti, 100 SMS e 4,5 GB al giorno in roaming (i primi 100 MB al giorno sono inclusi, poi 2 euro ogni 100MB). Se termini i minuti e gli SMS in roaming paghi secondo le nuove tariffe europee”. In un super si legge “8GB 4G”.
Ad avviso di Telecom e Wind il messaggio indurrebbe in errore il pubblico inducendolo a credere che Vodafone voglia abolire il costo del roaming, anticipando di fatto la decisione assunta dall’Unione Europea (Regolamento UE n. 2120/2015) che prevede l’abolizione di tali costi a partire da giugno 2017. In realtà l’offerta non eliminerebbe il roaming, ma si limiterebbe a proporre soglie di traffico telefonico e dati anche all’estero, oltre le quali esiste comunque un costo aggiuntivo. Le note che dovrebbero chiarire tali informazioni non sarebbero affatto leggibili dal pubblico. L’indicazione “8GB 4G” sarebbe inoltre fuorviante, perché non sarebbe riferibile al traffico dati incluso nel pacchetto fruibile all’estero (che è pari a 100MB al giorno), ma al traffico fruibile in Italia ogni 4 settimane. Infine non ci sarebbe nel messaggio alcuna indicazione sui costi del canone dell’offerta (pari a 39 euro o 49 euro per la versione “Maxi”).
Vodafone ha eccepito che l’offerta pubblicizzata prevede un volume traffico unitario, fruibile in Italia e all’estero, con alcune limitazioni quantitative nel caso di fruizione all’estero, ma che sarebbero pienamente tarate sulle esigenze dell’utente medio che si reca occasionalmente per turismo all’estero. L’offerta in questione si adeguerebbe a detta di Vodafone a quanto previsto dal Regolamento europeo, anticipando la situazione che si verrà a creare a partire da giugno 2017, ovvero l’eliminazione dei costi del roaming con limitazioni compatibili con le esigenze dell’utente che si trovi in viaggio all’estero. Non sarebbe ingannevole l’omissione del costo dell’offerta, poiché, evidenzia Vodafone, nessuna norma pone l’obbligo di indicare il prezzo di un servizio di telefonia e obiettivo del messaggio sarebbe esclusivamente quello di proporre al consumatore un’offerta nella quale il traffico domestico e il traffico roaming sono equiparati.
Il Giurì ha ritenuto che lo spot lasci intendere con sufficiente chiarezza che il significato del claim relativo all’eliminazione del roaming è nel senso che l’offerta di Vodafone elimina la presenza di due costi diversi per traffico nazionale e per roaming, adottando una tariffa unica per entrambi. Ciò è suggerito, ad avviso del Giurì, sia dalla voce fuori campo (“Nasce Vodafone Red ed elimina il roaming in Europa e negli Stati Uniti con chiamate e giga inclusi anche all’estero”), che dal super “Roaming incluso”. Inoltre il messaggio non può essere considerato ingannevole neppure per il fatto che il servizio è sottoposto a soglie oltre le quali il roaming prevede un pagamento ulteriore. La presenza delle soglie è indicata da un super, che secondo il Giurì ha scarsa leggibilità e che quindi sotto questo profilo non sarebbe conforme alle norme del Codice. Tuttavia la presenza di una soglia dimensionale al divieto di tariffe diverse per traffico nazionale e roaming viene proposta dallo stesso Regolamento europeo n. 2120/2050, seppure non rigida, ma ancorata alla formula del fair use. Di conseguenza, secondo il Giurì, non necessita di esplicita previsione all’interno del messaggio e dunque la mancata menzione non ne provoca l’ingannevolezza. Inoltre il Giurì ha ritenuto che anche la misura delle soglie previste dall’offerta di Vodafone sia adeguata alle esigenze occasionali dell’utente che si reca all’estero per turismo, il tipo di utente raffigurato nello spot.
Allo stesso modo, secondo il Giurì il messaggio non è ingannevole neppure per il fatto di non dare informazioni sul prezzo dell’offerta, perché di essa viene presentato un solo aspetto (“eliminazione del roaming”), senza alcuna indicazione in ordine alle condizioni economiche della stessa, né viene esaltata la sua particolare convenienza.
Secondo il Giurì il messaggio è invece ingannevole, perché ambiguo, in relazione alla scritta “8GB 4G” che compare in associazione alla dicitura “Roaming incluso”. Tali 8GB si riferiscono al traffico nazionale e non al roaming, e la stessa Vodafone si è impegnata a modificare il claim in una prossima versione del messaggio.
Il Giurì esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità contestata è in contrasto con l’art. 2 del Codice di Autodisciplina limitatamente alla scarsa leggibilità dei super ed alla indicazione “8GB 4G” contenuta nel super, e in questi limiti ne ordina la cessazione.