Pronuncia | n. 4-4bis/2017 del 14/02/2017 |
Parti | Telecom Italia S.p.A.; Vodafone Italia S.p.A. (interveniente) c. Fastweb S.p.A. |
Mezzi | Affissioni, locandine, TV, internet |
Prodotto | Servizio di connessione ‘5G Ready’ |
Messaggio | “5G” – “Siamo pronti per il 5G” |
e istanza riconvenzionale | |
Parti | Fastweb S.p.A. c. Telecom Italia S.p.A. |
Mezzi | Tv |
Prodotto | Servizio di telefonia Telecom |
Messaggio | “TIM i più grandi di Italia” |
Presidente | Gambaro |
Relatore | Pozzo |
Dispositivo | «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, riunite le vertenze n. 4/17 e n. 4bis/17, dichiara che nelle comunicazioni commerciali di Fastweb il claim ‘5G ready’ è in contrasto con l’art. 2 CA e in questi limiti ne ordina la cessazione, non rileva ragioni di contrasto nelle altre comunicazioni esaminate e pertanto non accoglie alcuna altra istanza.»
Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole |
Telecom Italia S.p.A (di seguito: Telecom), con l’intervento adesivo di Vodafone Italia S.p.A. (di seguito: Vodafone), ha chiesto l’intervento del Giurì nei confronti di Fastweb S.p.A. (di seguito: Fastweb), in relazione alla campagna pubblicitaria, composta da messaggi diffusi su diversi mezzi, relativa ai servizi di connettività “5G Ready”, ritenendola in contrasto con gli artt. 2 e 13 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.
Ad avviso delle istanti, la campagna di Fastweb sarebbe ingannevole perché induce a ritenere come già disponibile un’infrastruttura 5G non ancora definita da alcuno standard internazionale riconosciuto. La disponibilità delle tecnologie 5G può essere collocata solo negli anni a venire, di conseguenza, secondo le istanti, nessuna tecnologia attuale può essere oggi considerata “5G ready” in ambito commerciale, posto che le specifiche tecniche 5G non sono ad oggi esistenti. Inoltre, secondo Telecom, una delle affissioni diffuse da Fastweb sarebbe in contrasto anche con l’art. 13, commi 1 e 2, in quanto il personaggio in esso raffigurato richiamerebbe il ballerino protagonista del proprio spot in onda a partire da dicembre 2016, integrando con ciò un ricalco pedissequo della comunicazione commerciale altrui.
Con riferimento all’istanza di Telecom e Vodafone, Fastweb ha eccepito l’infondatezza delle contestazioni ad essa rivolte. Pur non essendo attualmente fruibile, infatti, il servizio 5G non rappresenterebbe un futuro lontano o incerto, tanto che il Ministero dello Sviluppo Economico avrebbe annunciato l’avvio della sperimentazione nei primi mesi del 2017. Fastweb avrebbe già compiuto i fondamentali passi necessari per lo sviluppo di quella connettività e sarebbe perciò “pronta” dal punto di vista infrastrutturale a fornirla.
In merito alla contestazione relativa all’art. 13, Fastweb ha anzitutto eccepito che la tempistica della diffusione dei messaggi sarebbe tale da rendere frutto di una mera coincidenza la loro presenza contemporanea. La contestazione sarebbe infondata nel merito perché mette a confronto uno spot, dinamico e caratterizzato da una precisa coreografia che coinvolge decine di personaggi, con l’immagine fotografica di un unico personaggio. Inoltre il primo è un ballerino, l’altro un businessman: il primo non ha un volto riconoscibile, ma indossa abiti dei colori aziendali; il personaggio di Fastweb non ha il cappello, non ha i colori aziendali e sarebbe inidentificabile.
Fastweb ha proposto istanza riconvenzionale nei confronti di Telecom, ritenendo che l’affermazione contenuta nel suo spot “TIM. I più grandi d’Italia” sia contraria agli artt. 2 e 15 del Codice di Autodisciplina. In un super compare la indicazione “Tim, primo operatore per quote di mercato fisso e mobile: dati giugno 2016. Osservatorio delle Comunicazioni AGCOM n. 3/2016”. Il claim risulterebbe riferibile ad avviso di Fastweb non ad una superiorità dimensionale, bensì ad una generale superiorità. L’ingannevolezza deriverebbe dal fatto che a partire dal 31 dicembre 2016 con la fusione tra gli operatori Wind e H3G, Telecom sarebbe al secondo posto tra gli operatori di servizi mobili, pur restando il primo operatore di telefonia fissa. Il claim invece lascerebbe intendere un primato dimensionale assoluto, che altererebbe la corretta percezione dei consumatori.
Relativamente all’istanza riconvenzionale di Fastweb, Telecom ha eccepito che il claim “I più grandi di Italia” sarebbe specificamente riferita al primato di TIM in termini di quote di mercato nell’ambito del settore della telefonia fissa e mobile, sulla base di dati ufficiali. Riguardo alla contestazione della veridicità del primato di Telecom rispetto a Wind e H3G, Fastweb non sarebbe legittimato ad agire. Peraltro la diffusione del messaggio contestato sarebbe cessata in concomitanza dell’operatività della fusione tra le due aziende predette.
In ordine alla prima istanza, il Giurì ha ritenuto che il claim “5G ready” debba ritenersi ingannevole agli occhi del consumatore. È infatti pacifico che lo standard della tecnologia 5G non è ancora stato definito e pertanto non è possibile che alcun operatore si dichiari “pronto” a fornire un servizio di cui non si conoscono ancora le caratteristiche precise. Il Giurì non ha inoltre ritenuto provato che Fastweb sia più pronta di tutti gli altri operatori ad adeguare la propria struttura allo standard 5G.
In ordine alla seconda istanza, il Giurì non ha ritenuto che vi siano elementi di contiguità tra i due messaggi, date le movenze caratteristiche del protagonista della pubblicità di TIM confrontate con le incerte movenze della figura umana presente nella comunicazione di Fastweb: non ci sono quindi secondo il Giurì gli estremi per la violazione dell’art. 13.
Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale, il Giurì ha ritenuto che il claim di Telecom sia generico e genericamente riferibile ad un dato di fatto pacifico e notorio. Anche a prescindere dal super in cui si chiarisce la questione, secondo il Giurì la decodifica più spontanea del vanto “i più grandi” conduce a intenderlo come riferito alla dimensione aziendale e non a caratteristiche qualitative del servizio prestato. Dunque in tale contesto non ha ravvisato la violazione degli artt. 2 e 15 del Codice.
Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, riunite le vertenze n. 4/17 e n. 4bis/17, dichiara che nelle comunicazioni commerciali di Fastweb il claim “5G ready” è in contrasto con l’art. 2 CA ed in questi limiti ne ordina la cessazione, non rileva ragioni di contrasto nelle altre comunicazioni esaminate e pertanto non accoglie alcuna altra istanza.