Per il Comitato di Controllo il post Instagram relativo ai profumi Avon veicola, sotto la veste di un consiglio disinteressato, un contenuto eminentemente promozionale del prodotto e del brand indicato, che non risulta però sufficientemente esplicito e dunque immediatamente riconoscibile come tale dal pubblico.
Ingiunzione | n. 39/19 del 3/7/2019 |
Nei confronti di | Avon Cosmetics S.r.l.; ITC 2000 S.r.l. |
Mezzi | Social Network |
Oggetto | Post su Instagram per profumi Avon |
Articoli violati | 7 – Identificazione della comunicazione commerciale |
Il Presidente del Comitato di Controllo vista la comunicazione commerciale relativa a “Avon Italia”, diffusa attraverso un post dell’account Instagram @xxx in data 29 giugno 2019 ritiene la stessa manifestamente contraria all’art. 7 – Identificazione della comunicazione commerciale – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. Il messaggio in questione mostra l’influencer xxxx in primo piano con in evidenza due profumi Avon, mentre il post recita: “Fruttata o raffinata? Che fragranza sceglieresti in una giornata afosa? Io vado di frutta oggi…”. Si tratta di una comunicazione che veicola, sotto la veste di un consiglio disinteressato, un contenuto eminentemente promozionale del prodotto e del brand indicato, che non risulta però sufficientemente esplicito e dunque immediatamente riconoscibile come tale dal pubblico. Il solo rimando alla pagina @avon.italia non può essere considerato, ad avviso del Comitato di Controllo, elemento idoneo a rendere inequivocabile l’identificazione di tale contenuto come frutto di un accordo di natura commerciale con l’inserzionista. Il regolamento “Digital Chart”, espressamente richiamato nel Codice, indica infatti gli accorgimenti da adottare nelle forme di endorsement online affinché risulti soddisfatto il requisito della riconoscibilità dei contenuti promozionali come tali. Il principio della trasparenza nelle comunicazioni pubblicitarie intende assicurare la distinzione non solo formale, ma sostanziale tra contenuti promozionali e contenuti di altro genere, così da assicurare che la pubblicità si presenti e possa essere facilmente riconosciuta dal pubblico, senza quindi dover richiedere alcuno sforzo interpretativo, per la propria natura di messaggio promozionale, espressione di un punto di vista di parte e di un interesse dell’impresa i cui prodotti o servizi vengono illustrati o richiamati.
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