Pronuncia | n. 31/2016 del 30/5/2016 |
Parti | Comitato di Controllo nei confronti di Line 2 S.r.l. |
Mezzi | Stampa |
Prodotto | Metodo per contrastare il diabete |
Messaggio | “Il racconto del Dottor Martin. Niente più farmaci per il mio diabete” |
Presidente | Gambaro |
Relatore | Termine |
Dispositivo | «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che il messaggio esaminato è in contrasto con l’art. 2 CA e ne ordina la cessazione.»
Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole
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Il Comitato di Controllo ha chiesto l’intervento del Giurì nei confronti di Line 2 S.r.l. (di seguito: Line 2) in relazione al messaggio “Il racconto del Dottor De Martin. Niente più farmaci per il mio diabete”, apparso sul Corriere della Sera del 26 gennaio 2016, ritenendolo in contrasto con l’art. 2 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.
Il Comitato ha sostenuto che l’esperienza comunicata – del Dottor De Martin – che trova il proprio culmine nella perentoria affermazione “Niente più farmaci per il mio diabete”, è inserita in una impostazione discorsiva che, legando il risultato personale agli effetti di un “metodo” che “funziona”, inevitabilmente pone il singolo caso come esemplare e rappresentativo di una generalità che riguarda appunto tutti coloro che al “metodo” si affidano: “Ho conosciuto molti altri pazienti con i miei stessi problemi ed erano tutti concordi sul fatto che il metodo funziona”.
Line 2 ha contestato che il messaggio possa essere letto come enunciazione di un caso che abbia carattere di generalità, in quanto in esso espressamente si dichiara che il “metodo” è “rigorosamente mirato su ogni soggetto” e, quindi, anche i risultati – supportati, a detta dell’inserzionista, da uno studio, scientifico e statistico – variano da soggetto a soggetto.
Il Giurì ha rilevato che il messaggio in esame attiva una comunicazione che promette – o, come nel caso dell’intervista, assicura – soluzioni a problemi che investono soggetti affetti da patologia in assenza di documentazione certa sia sulle caratteristiche scientifiche del “metodo”, riguardo le procedure e l’efficacia in relazione al quadro clinico della patologia richiamata, sia per quanto riguarda i vantati risultati raggiunti che non vengono certificati da un quadro statistico ampio, articolato e affidabile.
Per il Giurì, infine, il concetto stesso di “personalizzazione” assume, nel contesto dato, una garanzia ulteriore, e forse anche definitiva, della sicura riuscita del “metodo” e perciò della sua efficacia.
Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che il messaggio esaminato è in contrasto con l’art. 2 C.A. e ne ordina la cessazione.