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Il Comitato di Controllo ritiene che il telecomunicato relativo all’automobile Skoda Kamiq non comunichi al pubblico l’offerta di finanziamento in modo chiaro e trasparente. Il consumatore non percepisce pertanto le informazioni relative al numero delle rate, alla necessità di un anticipo, non emerge con chiarezza neanche la data di validità dell’offerta.

Ingiunzione n. 28/20 del 15/6/20
Nei confronti di VOLKSWAGEN GROUP ITALIA SpA; Publitalia ’80 SpA
Mezzi TV
Prodotto Automobile Skoda Kamiq
Messaggio Tuo da 150 euro al mese, anche con Protezione delle rate””
Articoli violati 2 – Comunicazione commerciale ingannevole, 17 – Vendite a credito e 20 – Vendite speciali

Il Presidente del Comitato di Controllo visto il telecomunicato relativo a “Skoda Kamiq”, diffuso su Italia1 nel mese di giugno 2020 ritiene lo stesso manifestamente contrario agli artt. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole, 17 – Vendite a credito e 20 – Vendite speciali – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. Il messaggio annuncia che il veicolo pubblicizzato è “Tuo da 150 euro al mese, anche con Protezione delle rate”, mentre sullo schermo compaiono in evidenza solo le informazioni “TAN 3,99% TAEG 5,14%”. Ad avviso dell’organo di controllo, il telecomunicato non comunica al pubblico l’offerta di finanziamento dell’auto in modo chiaro e trasparente, in quanto rilevanti informazioni, necessarie al consumatore per valutare le caratteristiche e le effettive condizioni della proposta, sono affidate a note illeggibili a caratteri minimi che compaiono per pochi istanti sullo schermo. Il consumatore non percepisce pertanto le informazioni relative al numero delle rate, alla necessità di un anticipo, al fatto che l’offerta prevede la formula “Valore Futuro Garantito” pari a una rata finale, all’importo totale del credito e agli oneri previsti. Infine, non emerge con chiarezza la data di validità dell’offerta, contrariamente a quanto previsto dall’art. 20 del Codice. In assenza di idonee indicazioni sulle effettive condizioni dell’offerta, l’organo di controllo non può che rilevare il carattere fortemente omissivo e fuorviante della comunicazione, che risulta irrispettosa del principio di “autosufficienza informativa”, volto a evitare il cosiddetto “primo aggancio” del consumatore, oggetto di consolidata giurisprudenza del Giurì. È infatti scorretto allettare il pubblico enfatizzando solo alcuni elementi vantaggiosi dell’offerta proposta, di fatto omettendo tutte le altre informazioni necessarie per consentire la piena comprensione e valutazione della stessa da parte dei consumatori.

 

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