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Pronuncia n. 2/2016 del 22/1/2016
Parti Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.p.A. Unipersonale c. Pfizer S.r.l.
Mezzi Tv
Prodotto Dispositivo medico “ThermaCare – fasce autoriscaldanti”
Messaggio “I dolori muscolari sono molto comuni. La nostra sfida era combatterli senza medicinali… E l’abbiamo vinta con ThermaCare!
Presidente Gambaro
Relatore Sarti
Dispositivo «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la comunicazione esaminata non è in contrasto con il Codice di Autodisciplina.»

Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.p.A. unipersonale (di seguito: Glaxo) ha chiesto l’intervento del Giurì nei confronti di Pfizer s.r.l. (di seguito: Pfizer) in relazione al telecomunicato relativo al prodotto “Thermacare – fasce autoriscaldanti”, ritenendolo in contrasto con gli artt. 2, 15 e 25 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

Nello spot compare un esperto “Ricerca e Sviluppo”, inserito in un contesto tecnologico che presenta e raccomanda i prodotti “Thermacare” per i “dolori muscolari”, che sono “molto comuni”, e afferma: “La nostra sfida era combatterli senza medicinali. E l’abbiamo vinta con Thermacare”, mentre sullo schermo compare la scritta “combattere i dolori muscolari senza medicinali”. Dopo l’illustrazione di come funzionano i prodotti pubblicizzati, si afferma: “Così ti liberi dal dolore”, “Thermacare. Calore che scioglie il dolore”, “Senza medicinali! La vera vittoria è questa!”, indicando che si tratta di un dispositivo medico.

Ad avviso di Glaxo, il messaggio sarebbe denigratorio nei confronti dei medicinali per gli stati dolorosi e infiammatori di articolazioni e muscoli, in quanto presenterebbe l’uso dei medicinali antiinfiammatori come un inconveniente da scongiurare. Tuttavia, mentre il farmaco agirebbe sulle alterazioni biochimiche e metaboliche alla base degli stati infiammatori e del dolore muscolare, il dispositivo medico agirebbe solo sul dolore, ovvero sull’effetto del trauma. L’espressione “Così ti liberi dal dolore … senza medicinali” sarebbe pertanto fuorviante, perché mette a confronto prodotti che solo in parte sarebbero sovrapponibili e che agiscono attraverso meccanismi d’azione diversi. Il messaggio escluderebbe a priori la necessità di ricorrere al medicinale, mentre questo in alcune situazioni svolgerebbe un ruolo insostituibile per la cura del mal di schiena e il trattamento locale degli stati dolorosi.

Pfizer ha eccepito che il messaggio, autorizzato dal Ministero della Salute secondo prassi, chiarirebbe espressamente la natura del prodotto, la finalità e le modalità di azione sul dolore, precisando che non si tratta di un medicinale. Benché alternativi, tanto le fasce quanto i cerotti medicati sarebbero utilizzabili dal consumatore senza prescrizione medica per lenire dolori a-specifici, non causati da una patologia di base. Il messaggio non istituirebbe alcuna associazione confusoria con i farmaci e non ricorrerebbe ad aspetti denigratori della categoria, della quale la stessa Pfizer sarebbe anche produttrice.

Il Giurì ha ritenuto che nel messaggio non siano ravvisabili profili di denigrazione nei confronti dei farmaci. Il claim relativo al carattere non medicinale del prodotto trasmette, ad avviso del Giurì, un’informazione utile, senza nascondere caratteristiche del prodotto rilevanti al fine del giudizio del consumatore. L’annuncio non è tale da suscitare nei consumatori reazioni negative nei confronti dell’uso dei farmaci, né appare screditante ove evidenzi il superamento di un problema che una parte significativa del pubblico percepisce come tale, cioè il problema di evitare pericoli di reazioni allergizzanti ai farmaci.

Sotto il profilo dell’art. 15 il Giurì non ha ravvisato alcun profilo denigratorio dell’uso dei farmaci, né alcun inganno relativo alle informazioni trasmesse al consumatore. Infine il Giurì non ha rilevato l’omissione di indicazioni sull’uso del prodotto ai sensi dell’art. 25, non avendo il prodotto stesso natura medicinale.

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la comunicazione esaminata non è in contrasto con il Codice di Autodisciplina.

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