Ingiunzione | n. 21/22 dell’11/7/22 |
Nei confronti di | CoGeDi International S.p.A. |
Mezzi | Stampa |
Prodotto | Acqua Rocchetta |
Messaggio | “contribuisce a preservare l’idratazione della pelle”; “l’idratazione con acqua Rocchetta aiuta a proteggere le cellule dell’epidermide dai radicali liberi (i maggiori responsabili dell’invecchiamento)… favorendo il mantenimento della vitalità cellulare della nostra pelle” |
Articoli violati | 2 – Comunicazione commerciale ingannevole –; |
Il Presidente del Comitato di Controllo visto il messaggio pubblicitario “Rocchetta la tua amica per la pelle”, rilevato su D la Repubblica delle Donne del 7 maggio 2022 ritiene lo stesso manifestamente contrario all’art. 2 – Comunicazione commerciale Ingannevole – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, poiché quanto dedotto dall’inserzionista in seguito alla richiesta del Comitato di Controllo, formulata in data 6 giugno 2022 e intesa a verificare, ai sensi degli artt. 6 e 32 CA, l’asserita efficacia del prodotto pubblicizzato, non è stato ritenuto idoneo a supportare le promesse pubblicitarie.
L’impianto comunicazionale promuove l’acqua Rocchetta come “la tua amica per la pelle”; “Rocchetta, Acqua della salute, contribuisce a preservare l’idratazione della pelle” e sulla base di un recente studio scientifico “l’idratazione con acqua Rocchetta aiuta a proteggere le cellule dell’epidermide dai radicali liberi (i maggiori responsabili dell’invecchiamento)… favorendo il mantenimento della vitalità cellulare della nostra pelle”, il tutto con un ampio endorsement – di cui non viene specificato il perimetro – da parte della Società Italiana di Dermatologia, di cui si riporta il logo e si afferma: “insieme per la salute della pelle”.
Un simile contenuto è suscettibile di indurre il pubblico dei consumatori a ritenere che la specifica acqua pubblicizzata abbia un quid pluris rispetto alle altre acque minerali e svolga una specifica azione di protezione cellulare dai radicali liberi, circostanze che non risultano tuttavia allo stato dimostrate. Quanto inviato dall’inserzionista infatti, e cioè uno studio clinico condotto su un limitato numero di soggetti pubblicato sulla Rivista Italiana di Dermatologia e Venereologia, non consente di verificare in modo certo e conclusivo i risultati vantati.
Quanto prodotto si limita a rilevare alcune differenze, significative sul piano statistico, ma la cui rilevanza pratica non è stata confermata da alcuna interpretazione ufficiale da parte di EFSA, in risposta alla somministrazione dell’acqua minerale Rocchetta o di un’acqua minerale di confronto non chiaramente identificata. Giova rilevare al proposito che il disegno sperimentale utilizzato consentirebbe al più di effettuare un confronto con l’acqua minerale di controllo (e non quindi con l’intero universo delle acque minerali disponibili sul mercato); inoltre si ricorda che la letteratura scientifica non può essere utilizzata nella comunicazione pubblicitaria, non essendo evidentemente possibile attribuire al pubblico le competenze tecniche per una valutazione critica dei contenuti dell’articolo stesso, mentre può essere utilizzata per la richiesta a EFSA di un claim specifico.
Inoltre, la specifica aura di medicalità che il messaggio attribuisce agli effetti promessi dall’acqua pubblicizzata (ad esempio attraverso i claim: “Acqua della Salute”; l’azione di protezione cellulare richiamata da uno studio scientifico pubblicato su una rivista medica; il logo di una Associazione medica, etc.) non è accettabile in mancanza di un claim che sia stato specificamente richiesto e valutato da EFSA, l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, che come è noto, è preposta al rilascio di pareri scientifici che forniscono la base delle rivendicazioni ammissibili per i prodotti alimentari e gli integratori alimentari.
Secondo costante giurisprudenza autodisciplinare, il mancato assolvimento dell’onere probatorio crea una lacuna che si riflette negativamente sulla valutazione di liceità del messaggio in ordine alle affermazioni in esso contenute e determina necessariamente una presunzione di ingannevolezza delle stesse.
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