Ingiunzione | n. 20/20 del 7/04/20 |
Nei confronti di | Avon Cosmetics S.r.l.; Cairo Editore SpA |
Mezzi | Stampa |
Prodotto | Anew Skin Reset di Avon |
Messaggio | “il collagene perso in 7 anni restituito in 7 giorni” |
Articoli violati | 2 – Comunicazione commerciale ingannevole; 23 – Prodotti cosmetici e per l’igiene personale |
Il Presidente del Comitato di Controllo visto il messaggio pubblicitario Avon “il collagene perso in 7 anni restituito in 7 giorni*”, rilevato su F fasciolo n. 12 – data copertina 24 marzo 2020 ritiene lo stesso manifestamente contrario agli artt. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole e 23 – Prodotti cosmetici e per l’igiene personale – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. Il messaggio è volto a pubblicizzare il cosmetico ‘Anew Skin Reset’ con toni particolarmente enfatici. Ad avviso del Comitato di Controllo, la comunicazione nella sua costruzione è suscettibile di indurre in errore i consumatori sulle caratteristiche e gli effetti del prodotto pubblicizzato. Promesse quali “il collagene perso in 7 anni restituito in 7 giorni*”, “In 3 giorni pelle più vitale e giovane” e “in 7 giorni pelle più tonica e compatta, con linee sottili attenuate: reset… completo!” risultano eccessivamente enfatiche e perentorie. Tali rivendicazioni, infatti, vantano un’efficacia che va al di là degli effetti che possono essere attribuiti ad un prodotto cosmetico, sia in termini di tempo sia in termini di risultati. In merito ai test effettuati sul prodotto, poco verosimile è anche la “restituzione” del collagene perso in 7 anni. L’ingannevolezza di un messaggio pubblicitario deve essere valutata non solo per il contenuto dello stesso, ma anche in considerazione del pubblico cui è destinato, costituito da persone particolarmente sensibili ai temi dell’estetica e per questo motivo portate ad una decodifica più allettante ed illusoria delle promesse del facile ottenimento di risultati particolarmente ambiti, con la conseguente amplificazione dei profili di ingannevolezza. Allo stesso modo risulta scorretta l’indicazione “No Animal Testing”: tale informazione si traduce infatti nell’attribuzione ai prodotti pubblicizzati di un pregio differenziale che non trova alcuna giustificazione, dal momento che le norme europee hanno proibito da tempo a tutti i prodotti cosmetici di essere testati sugli animali, e in tali termini si pone in contrasto anche con i Criteri Comuni di cui al Reg. UE 655/2013. Questo principio è stato peraltro affermato dalla giurisprudenza autodisciplinare (cfr. ad esempio pronuncia Giurì n. 37/2014).
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