Ingiunzione | n. 2/20 del 10/1/20 |
Nei confronti di | Ugolini Macelleria Gastronomia |
Mezzi | Affissioni |
Prodotto | Macelleria Misano Adriatico |
Messaggio | “La carne non è tutta uguale” |
Articoli violati | 1 – Lealtà della comunicazione commerciale – e 10 – Convinzioni morali, civili, religiose e dignità della persona |
Il Presidente del Comitato di Controllo visto il messaggio pubblicitario “La carne non è tutta uguale” relativo alla Macelleria Ugolini, diffuso per affissioni nel comune di Misano Adriatico (RN) nel mese di gennaio 2020 ritiene lo stesso manifestamente contrario agli artt. 1 – Lealtà della comunicazione commerciale – e 10 – Convinzioni morali, civili, religiose e dignità della persona – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. Il messaggio in questione, volto a pubblicizzare l’attività di una macelleria, mostra il corpo di due donne riprese da tergo, in abbigliamento intimo, con i fondoschiena in prima piano, uno apparentemente più “tonico” dell’altro. La comunicazione così presentata crea un confronto tra le due donne, esaltato dalla dicitura che recita: “La carne non è tutta uguale”. Ad avviso del Comitato di Controllo è fuori di dubbio che siffatta comunicazione commerciale veicoli una rappresentazione svilente della persona, determinando il contrasto del messaggio con l’art. 10 del Codice. La figura femminile viene, infatti, strumentalizzata al solo scopo di attirare l’attenzione del pubblico. La comunicazione crea una commistione di piani tra il corpo della donna offerto “in vetrina” e il prodotto che si pubblicizza, che conduce inevitabilmente alla mercificazione della persona. Non esiste giustificazione narrativa o relazione tra l’immagine scelta e le caratteristiche di quanto si pubblicizza e tale gratuito sfruttamento del corpo della donna amplifica la violazione della suddetta norma. Si consideri peraltro che tale ingiustificato uso del corpo femminile genera agli occhi del pubblico riprovazione e sentimenti di rifiuto che determinano un generale discredito che si riflette sulla comunicazione commerciale stessa, intesa come istituzione, e ciò pone il messaggio in contrasto anche con l’art. 1 del Codice. Inoltre la diffusione del messaggio tramite affissioni, esposte a un pubblico indifferenziato, amplifica la violazione del Codice contestata. Il mezzo in questione si presenta infatti come uno dei più invasivi in quanto la visione del messaggio viene imposta indistintamente a chiunque, non rispondendo ad una precisa scelta dei fruitori.
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