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Pronuncia n. 16/2016 del 30/5/2016
Parti Comitato di Controllo nei confronti di Line 2 S.r.l.
Mezzi Stampa
Prodotto Programma dietetico ‘Zangirolami’
Messaggio Quando vedi i risultati, andare avanti è più semplice. Una nuova vita dopo il Metodo Zangirolami”
Presidente Gambaro
Relatore Spolidoro
Dispositivo «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che il messaggio esaminato è in contrasto con l’art. 2 CA e ne ordina la cessazione.»

 

Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole

 

Il Comitato di Controllo ha chiesto l’intervento del Giurì nei confronti di Line 2 S.r.l. (di seguito: Line 2) in relazione al messaggio pubblicitario intitolato “Quando vedi i risultati, andare avanti è più semplice. Una nuova vita dopo il Metodo Zangirolami”, pubblicato sul quotidiano Libero (edito dalla Editoriale Libero S.r.l.), ritenendolo in contrasto con gli artt. 2 e 4 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

Il Comitato ha evidenziato la falsa prospettiva di un facile dimagrimento senza la necessità di adottare stili di vita adeguati e ha censurato l’utilizzo della tecnica del confronto tra immagini prima e dopo la dieta, ritenendole eccessivamente enfatiche e non significative per effetto delle differenti risposte del fisico delle persone a un regime dietetico.

Line 2 ha eccepito che non sarebbe giustificato considerare ingannevole la pubblicità in questione perché in essa non è menzionata la necessità di adottare un regime alimentare meno calorico, giacché il metodo Zangirolami sarebbe caratterizzato proprio dal fatto di non prevedere alcuna evidente riduzione dell’apporto calorico, né aumento dell’attività fisica. Tale metodo sarebbe infatti basato sul corretto tempo di assunzione dei cibi nell’arco della giornata, a sua volta individuato sulla base di una verifica del metabolismo individuale del soggetto.

L’opponente ha poi sostenuto che l’utilizzo della tecnica delle immagini “prima e dopo”, documentando una situazione reale, non potrebbe in ogni caso di per sé essere considerata come ingannevole, dal momento che le immagini rappresentano una situazione realmente esistente.

Quanto alla violazione dell’art. 4 del Codice, infine, per Line 2, considerando che il contenuto dei documenti depositati conferma la veridicità delle dichiarazioni dei testimoni, non vi sarebbe alcun utilizzo illecito di tali dichiarazioni.

Il Giurì ha ravvisato nella comunicazione in questione un tono enfatico e perentorio, quanto meno in alcune affermazioni dei testimoni, tale da creare agli occhi del destinatario del messaggio una sorta di garanzia di conseguimento del risultato prospettato. In presenza di affermazioni di simile tenore la veridicità del messaggio deve necessariamente essere supportata o da una adeguata verifica condotta su un campione rappresentativo, secondo le normali regole dell’analisi statistica, oppure da consolidate evidenze scientifiche ricavabili direttamente e con sicurezza da letteratura già edita nello specifico settore. Nessuna di queste prove è stata tuttavia offerta dall’inserzionista nel procedimento.

Il Giurì non ha invece rilevato una violazione dell’art. 4 del Codice, in quanto le due testimonianze incluse nell’articolo appaiono palesi (nell’articolo si dichiara che si tratta di due soggetti che hanno utilizzato il metodo) e l’inserzionista ha dimostrato sia l’autenticità delle dichiarazioni che il consenso prestato dai testimoni alla pubblicazione.

 

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che il messaggio esaminato è in contrasto con l’art. 2 CA e ne ordina la cessazione.

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