Pronuncia | n. 11/2016 del 30/5/2016 |
Parti | Comitato di Controllo nei confronti di B2C Media Solution Ltd |
Mezzi | Internet |
Prodotto | Programma dietetico “Sani e Snelli Slub” |
Messaggio | “5 cibi da non mangiare: se smetti di mangiare questi 5 cibi perdi addominale, cosce e sedere” |
Presidente | Gambaro |
Relatore | Ubertazzi |
Dispositivo | «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che, per le ragioni indicate in motivazione, i messaggi esaminati sono in contrasto con l’art. 2 CA e ne ordina la cessazione.»
Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole |
Il Comitato di Controllo ha chiesto l’intervento del Giurì nei confronti di B2C Media Solutions Ltd (di seguito: B2C), in relazione a dei banner pubblicati sui siti noimamme.it e italiasalute.it riportanti l’immagine di una zucchina o di una banana e la scritta “5 cibi da non mangiare: se smetti di mangiare questi 5 cibi perdi addominali, cosce e sedere”, ritenendoli in contrasto con l’art. 2 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.
I banner sono collegati alle pagine di un sito che reclamizza il programma “sani e snelli club”, nelle quali si riporta anche la testimonianza di una dottoressa che testimonia di aver perso 34 kg in modo “naturale, sicuro e definitivo” con il metodo proposto.
Ad avviso del Comitato, il messaggio lascerebbe intendere in modo perentorio e assoluto che l’eliminazione di cibi comuni sia alla base di metodi nutrizionali idonei ad ottenere una perdita di peso o un dimagrimento, senza sacrifici di altro genere. Il messaggio creerebbe la falsa speranza di risolvere facilmente un problema ed è peraltro inserito in un contesto in cui prevalgono link relativi alla salute e al benessere, che proietterebbero sul messaggio un’impropria aura di scientificità.
B2C ha eccepito di non aver aderito in alcun modo al sistema autodisciplinare, essendosi servita dei servizi pubblicitari di Google, non avendo alcun rapporto con i siti internet nei quali il messaggio è stato rilevato, né con le loro concessionarie. Nel merito ha eccepito che il messaggio conduce ad un sito nel quale sarebbero presenti chiare avvertenze in merito alla necessità di consultare un medico prima di sottoporsi a qualsiasi dieta. Il programma proposto sarebbe stato elaborato peraltro a seguito di rigorose ricerche scientifiche.
Il Giurì ha ritenuto che i documenti prodotti da B2C non siano sufficienti a sostenere l’eccezione del difetto di giurisdizione dell’organo autodisciplinare sollevata, in quanto non sono chiari nel dimostrare che l’attività pubblicitaria litigiosa sia stata portata avanti da Google. In ogni caso il Giurì ha ritenuto che sussistesse la propria giurisdizione perché per dare corso alla pubblicazione dei messaggi in questione occorre un contratto di inserzione pubblicitaria, contratto che è eterointegrato dalle regole del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.
Nel merito il Giurì ha ritenuto ingannevoli i banner, così come la pubblicità costituita dalle parole pronunciate dalla dottoressa nel video cui si accede con un link ai banner.
Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che per le ragioni indicate in motivazione, i messaggi esaminati sono in contrasto con l’art. 2 CA e ne ordina la cessazione.