Ingiunzione | n. 28/24 del 27/9/24 |
Nei confronti di | EMME GROUP S.p.A. |
Mezzi | TV |
Prodotto | Materassi Marion |
Messaggio | “sconto del 78% sul valore commerciale 1250€” |
Articoli violati | 2 – Comunicazione commerciale ingannevole – |
Il Presidente del Comitato di Controllo vista la telepromozione “Saldi d’estate” relativa a ‘Marion soluzioni per dormire’, rilevata su TV9 in data 26 giugno 2024 ritiene la stessa manifestamente contraria all’art. 2 – Comunicazione Commerciale Ingannevole – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale in quanto la documentazione prodotta dall’inserzionista, a seguito della richiesta del Comitato di Controllo, formulata ai sensi degli artt. 6 e 32 del Codice, non è stata ritenuta sufficiente a supportare quanto reclamizzato.
In particolare, il Comitato ha chiesto di fornire dimostrazione del vanto “sconto del 78% sul valore commerciale 1250€” alla luce della ulteriore precisazione che compare a video nel messaggio secondo cui “sulla base del Dlgs 26/2023 direttiva Omnibus in tema di comunicazione riduzione di prezzi il valore commerciale indicato corrisponde al valore commerciale più basso adottato negli ultimi 30gg.”. Il Comitato ha chiesto pertanto di produrre adeguata documentazione a sostegno di tale affermazione, ovvero di dimostrare che il valore commerciale indicato fosse il più basso adottato nei 30 giorni precedenti alla messa in onda della telepromozione.
L’inserzionista ha prodotto in risposta il listino prezzi in vigore dal 20 maggio 2024, da cui si evince il prezzo da listino delle reti e dei materassi commercializzati e oggetto delle telepromozioni, limitandosi ad affermare che, nei 30 giorni precedenti alla diffusione del messaggio, sul sistema di riposo pubblicizzato non sarebbero state effettuate altre promozioni. Tuttavia quanto inviato, ad avviso del Comitato, non è sufficiente a fornire la prova che la riduzione di prezzo pubblicizzata sia stata determinata sulla base del prezzo più basso applicato dall’inserzionista nel corso di un periodo di tempo non inferiore ai 30 giorni prima della messa in onda della telepromozione in oggetto, come peraltro previsto dalla stessa Direttiva citata nel messaggio. A tal fine, l’inserzionista avrebbe dovuto produrre documenti che provassero l’effettiva vendita dei prodotti pubblicizzati al prezzo di listino indicato, per fornire sostegno alla genuinità dello sconto rilevante comunicato, senza creare l’illusione dell’eccezionalità di una particolare occasione di acquisto, che non ha invece trovato adeguato riscontro documentale dalle verifiche effettuate.
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