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Il prodotto Massigen doccia-shampoo antifungino viene presentato alla stregua di un trattamento farmacologico

Ingiunzione n. 15/24 del 10/6/24
Nei confronti di Zeta Farmaceutici S.p.A.
Mezzi Sito internet
Prodotto Massigen doccia-shampoo antifungino
Messaggio “Ideale per l’igiene di chi frequenta piscine, spiagge, ambienti caldo-umidi”; “Con agente antifunghi e con lichene d’Islanda” “ideale per l’igiene quotidiana e profonda di tutti i tipi di pelle”
Articoli violati 2 – Pubblicità Ingannevole – e 23 – Prodotti cosmetici e per l’igiene personale –  

 

Il Presidente del Comitato di Controllo visto il messaggio pubblicitario ‘Massigen doccia-shampoo antifungino’, rilevato sulla pagina internet https://www.massigen.it/pages/doccia-shampoo-antifungino il 7 giugno 2024 ritiene lo stesso manifestamente contrario agli artt. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole – e 23 – Prodotti cosmetici e per l’igiene personale – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. La costruzione del messaggio è infatti tale da indurre il pubblico dei destinatari in errore sulle caratteristiche e gli effetti del prodotto pubblicizzato, che trascendono quelli riconoscibili a un cosmetico.

Il prodotto ‘Massigen doccia-shampoo antifungino’ viene presentato come “Ideale per l’igiene di chi frequenta piscine, spiagge, ambienti caldo-umidi” grazie alla sua formula “Con agente antifunghi e con lichene d’Islanda”.

L’esplicita promessa di un’azione antibatterica e antifungina attribuisce al prodotto un’efficacia che lo accredita impropriamente alla stregua di un trattamento farmacologico, che dovrebbe nel tale caso essere stato autorizzato dal Ministero della Salute. Le pagine del sito internet che insistono nel qualificare l’azione del prodotto con vanti di tipo squisitamente medicale (“Grazie alla presenza di un antibatterico naturale (lichene d’Islanda) e all’azione antifungina di un derivato dell’acido undecilenico (PEG-6undecylenate), questo prodotto è ideale per l’igiene quotidiana e profonda di tutti i tipi di pelle”), non attribuibili ad un prodotto cosmetico, contribuiscono a questa fuorviante lettura, che pone il messaggio in contrasto con la lettera e lo spirito degli articoli del Codice richiamati, se pur gli ingredienti vantati siano conformi al Regolamento 1223/2009 sui prodotti cosmetici.

Tutto ciò considerato, occorre peraltro sottolineare che l’ingannevolezza di un messaggio pubblicitario deve essere valutata non solo per il contenuto dello stesso, ma anche in considerazione del pubblico cui è destinato, costituito da persone particolarmente sensibili e per questo motivo portate ad una decodifica più allettante ed illusoria delle promesse del facile ottenimento di risultati particolarmente ambiti (quali quelli in campo salutistico) con la conseguente amplificazione dei profili di ingannevolezza.

 

 

 

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