Ingiunzione | n. 7/25 del 6/02/25 |
Nei confronti di | Labo International Srl |
Mezzi | Stampa |
Prodotto | Labo Lifting facciale e palpebrale |
Messaggio | “trattamento completo 7 giorni”; “trattamento intensivo contiene 7 dosi da applicare per 7 giorni”; “trattamento intensivo” |
Articoli violati | 2 – Comunicazione commerciale ingannevole -, 23 – Prodotti Cosmetici e per l’igiene personale – |
Il Presidente del Comitato di Controllo visto il messaggio pubblicitario Labo “Lifting Facciale e palpebrale”, rilevato sul Corriere della Sera del 27 novembre 2024 ritiene lo stesso manifestamente contrario agli artt. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole – e 23 – Prodotti Cosmetici e per l’igiene personale – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. La documentazione prodotta dall’inserzionista, a seguito della richiesta del Comitato di Controllo ex art. 6 del Codice, non è stata infatti ritenuta sufficiente a supportare l’enfasi delle promesse pubblicitarie. Allo stato risulta che l’efficacia del prodotto sia stata misurata solo in relazione alla riduzione del cedimento cutaneo del contorno viso, guance e collo, in quanto nulla è stato prodotto con riferimento all’azione sulle palpebre, benché il prodotto vanti effetti specifici su questa zona, già a partire dalla sua denominazione “Lifting facciale e palpebrale”.
Inoltre, appare illusorio il riferimento a un “trattamento completo 7 giorni”; “trattamento intensivo contiene 7 dosi da applicare per 7 giorni” posto che l’efficacia del prodotto è stata valutata dopo diverse ore dal trattamento o dopo 16, 30 e 60 giorni: i claim lasciano invece intendere che l’efficacia del trattamento si esplichi in 7 giorni, periodo nel quale è stata verificata un’efficacia minima ed è stato seguito un protocollo che non prevedeva ad esempio l’applicazione della crema, ma del solo gel.
Il modo d’uso descritto nel test in vivo, eseguito per determinare l’efficacia del trattamento (gel + crema), prevedeva per i primi 16 giorni solo l’applicazione del gel e, a seguire, l’applicazione della crema fino alla fine del trattamento (60 giorni). Pertanto il riferimento al “trattamento intensivo” riferito a 7 giorni non è riconducibile al modo d’uso e alla valutazione di efficacia prodotta.
Tutto ciò considerato, rileviamo che secondo costante giurisprudenza autodisciplinare, il mancato assolvimento dell’onere probatorio crea una lacuna che si riflette negativamente sulla valutazione di liceità del messaggio in ordine alle affermazioni in esso contenute e determina necessariamente una presunzione di ingannevolezza delle stesse.
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